Art. 4. 
                             (Vigilanza) 
 
  1.  I  consorzi  agrari  sono  sottoposti  alla  vigilanza  di  cui
all'articolo  1  e  seguenti  del  decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
modificazioni,  nonche'  alla  certificazione  di  bilancio   qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. 
  2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del
codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche  agricole  e
forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale. 
 
          Note all'art. 4: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577: 
            "Art.  1.  -  La  vigilanza  che  le  leggi   in   vigore
          stabiliscono sulle societa' e sugli enti cooperativi e loro
          consorzi e' attribuita al  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali
          dispongano diversamente. 
            Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5  del
          regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella
          legge 7 marzo 1938, n.  141,  e  successive  modificazioni,
          nonche' quelle  di  assicurazione  disciplinate  dal  regio
          decreto-legge 29 aprile 1923, n.  966,  non  sono  soggette
          alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto. 
            Il  Ministero  dell'industria  e  commercio  e  la  Banca
          d'Italia trasmettono pero'  annualmente  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza  sociale,  un  elenco  aggiornato
          delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie
          per la  loro  iscrizione  nello  schedario  generale  della
          cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto". 
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  15  della  legge  31
          gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme  in  materia  di  societa'
          cooperative): 
            "Art. 15 (Vigilanza). - 1. Sono assoggettati ad ispezione
          ordinaria annuale le societa' cooperative e i loro consorzi
          che abbiano un fatturato superiore a lire trenta  miliardi,
          ovvero  che  detengano  partecipazione  di   controllo   in
          societa' a responsabilita' limitata,  nonche'  le  societa'
          cooperative  edilizie  di  abitazione  e  i  loro  consorzi
          iscritti all'albo di cui all'articolo 13. 
            2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che  abbiano
          un fatturato  superiore  a  lire  ottanta  miliardi  o  che
          detengano  partecipazioni  di  controllo  in  societa'  per
          azioni o che possiedano riserve  indivisibili  superiori  a
          lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o  conferimenti
          di soci finanziatori superiori a lire tre  miliardi,  oltre
          che alla ispezione ordinaria annuale di  cui  al  comma  1,
          sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da
          parte  di  una  societa'  di  revisione  iscritta  all'albo
          speciale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte  di  una
          societa'   di   revisione    autorizzata    dal    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai  sensi
          della  legge  23  novembre  1939,  n.  1966  ,  che   siano
          convenzionate  con  l'associazione  riconosciuta   di   cui
          all'articolo 11, comma 1,  primo  periodo,  della  presente
          legge, alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi
          aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale.  Per  le
          societa' cooperative e i  loro  consorzi  non  aderenti  ad
          alcuna associazione  riconosciuta,  la  certificazione  del
          bilancio  viene  effettuata  da  una  delle   societa'   di
          revisione  iscritte  in  un  apposito  elenco  formato  dal
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale;  per  le
          societa' cooperative e  i  loro  consorzi  sottoposti  alla
          vigilanza   delle   regioni   a   statuto   speciale,    la
          certificazione del bilancio viene effettuata da  una  delle
          societa' di revisione iscritte negli elenchi formati  dalle
          regioni stesse. 
            3. Le societa' cooperative edilizie  di  abitazione  e  i
          loro consorzi sono tenuti ad affiggere  presso  la  propria
          sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del
          processo verbale  relativo  alla  piu'  recente  ispezione,
          ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti
          ai sensi delle disposizioni vigenti  o  a  consegnare  tale
          estratto ai soci entro  sessanta  giorni  dalla  firma  del
          processo  verbale  medesimo.   L'avvenuta   consegna   deve
          risultare  da  apposito  documento.  Gli  incaricati  delle
          ispezioni sono tenuti a controllare  il  rispetto  di  tali
          disposizioni, riferendone  nel  processo  verbale  relativo
          all'ispezione successiva. 
            4. Il contributo per le  spese  relative  alle  ispezioni
          ordinarie,  di  cui  all'articolo  8  del  citato   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577, e successive modificazioni,  e'  determinato
          in relazione ai parametri del  fatturato,  del  numero  dei
          soci e del capitale sociale, anche in  concorso  tra  loro,
          nella misura e con le modalita' che saranno  stabilite  dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
            5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo
          entro la prescritta scadenza si applica una  sanzione  pari
          al 30 per cento del  contributo  non  versato,  oltre  agli
          interessi semestrali nella misura del 4,50  per  cento  del
          contributo  stesso.  In  caso  di  omesso   pagamento   del
          contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto
          comma dell'articolo 8 del citato  decreto  legislativo  del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni,  la  societa'  cooperativa  o  il
          consorzio   possono   essere   cancellati   dal    registro
          prefettizio e dallo schedario generale  della  cooperazione
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. 
            6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, su iniziativa del Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  e  con  la  procedura  di   cui
          all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  8  maggio   1987,   n.   266,   si   procedera'
          all'individuazione  di  un  profilo  professionale,  e  del
          relativo  contenuto,  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
          vigilanza sulle societa' cooperative e sui loro consorzi. 
            7. Gli enti mutualistici di  cui  all'articolo  2512  del
          codice civile sono sottoposti alla vigilanza del  Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  salvo   quanto
          disposto da leggi  speciali.  Tale  vigilanza  si  esercita
          secondo le modalita' previste per le societa' cooperative. 
            8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  sono
          riservate alle regioni a statuto speciale  nell'ambito  del
          rispettivo territorio e della rispettiva competenza". 
            - Si trascrivono le  disposizioni  degli  articoli  2540,
          2543, 2544 e 2545 del codice civile: 
            "Art. 2540 (Insolvenza). - 1. Qualora le attivita'  della
          societa' anche se  questa  e'  in  liquidazione,  risultino
          insufficienti per il il pagamento dei  debiti,  l'autorita'
          governativa alla quale spetta il controllo  sulla  societa'
          puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa. 
            Sono  tuttavia  soggette  al   fallimento   le   societa'
          cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale,
          salve le disposizioni delle  leggi  speciali".  "Art.  2543
          (Gestione  commissariale).  -   In   caso   di   irregolare
          funzionamento  delle  societa'   cooperative,   l'autorita'
          governativa puo' revocare gli amministratori  e  sindaci  e
          affidare  la  gestione  della  societa'  a  un  commissario
          governativo, determinandone  i  poteri  e  la  durata.  Ove
          l'importanza  della  societa'  cooperativa   lo   richieda,
          l'autorita' governativa puo' nominare un  vice  commissario
          che collabora con il commissario e lo sostituisce  in  caso
          di impedimento. 
            Al commissario governativo possono essere  conferiti  per
          determinati atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma  le
          relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
          dell'autorita' governativa". 
            "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita').  -  Le
          societa'  cooperative,  che   a   giudizio   dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per  cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due   anni
          consecutivi non hanno depositato il bilanco annuale, o  non
          hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
          provvedimento dell'autorita'  governativa,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  da  iscriversi
          nel  registro  delle  imprese.  Le   societa'   cooperative
          edilizie di abitazione e i  loro  consorzi  che  non  hanno
          depositato in tribunale nei termini  prescritti  i  bilanci
          relativi agli ultimi due anni sono  sciolti  di  diritto  e
          perdono la personalita' giuridica. 
            Se  vi  e'  luogo   a   liquidazione,   con   lo   stesso
          provvedimento  sono  nominati   uno   o   piu'   commissari
          liquidatori". 
            "Art. 2545 (Sostituzione  dei  liquidatori).  -  In  caso
          d'irregolarita' o di eccessivo  ritardo  nello  svolgimento
          della liquidazione ordinaria di una  societa'  cooperativa,
          l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
          questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
          chiederne la sostituzione al tribunale".