Art. 4. (Vigilanza) 1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577: "Art. 1. - La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle societa' e sugli enti cooperativi e loro consorzi e' attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente. Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, nonche' quelle di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto. Il Ministero dell'industria e commercio e la Banca d'Italia trasmettono pero' annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto". - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative): "Art. 15 (Vigilanza). - 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazione di controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche' le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13. 2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in societa' per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una societa' di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse. 3. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva. 4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la societa' cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procedera' all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa' cooperative e sui loro consorzi. 7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalita' previste per le societa' cooperative. 8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza". - Si trascrivono le disposizioni degli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile: "Art. 2540 (Insolvenza). - 1. Qualora le attivita' della societa' anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali". "Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e sindaci e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa". "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita'). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilanco annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori". "Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale".