Art. 5. 
                     (Disposizioni particolari) 
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  devono  essere
recepite negli statuti dei consorzi agrari, con  le  modalita'  e  le
maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee  ordinarie,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  2. La Federconsorzi, a  seguito  della  esecuzione  del  concordato
preventivo in corso, e'  sciolta  ai  sensi  dell'articolo  2544  del
codice civile. 
  3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella
categoria di riferimento  stabilita  nel  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987. 
  4. Entro trentasei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge   l'autorita'   amministrativa   che   vigila   sulla
liquidazione  revoca   l'autorizzazione   all'esercizio   provvisorio
dell'impresa   dei   consorzi   agrari   in    liquidazione    coatta
amministrativa, salvo che  nel  frattempo  sia  stata  presentata  ed
autorizzata domanda di concordato  ai  sensi  dell'articolo  214  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  o  sia  stata  autorizzata,  a
qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda  in  favore
di un altro consorzio agrario  o  di  societa'  cooperativa  agricola
operanti nella stessa regione o in regione confinante, che  siano  in
amministrazione ordinaria. Il cessionario succede  nella  titolarita'
delle  attivita'  d'impresa  cedute,  ivi  compresi  i  contratti  di
locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione. 
  5. Nel caso  in  cui  le  operazioni  connesse  alla  procedura  di
concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, o alle cessioni di cui al comma  4,  comportino  effetti  sui
livelli occupazionali il consorzio interessato puo'  richiedere,  per
la durata  di  un  biennio,  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria  per  riorganizzazione  aziendale  ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, indipendentemente dai periodi  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia gia' usufruito. 
  6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla
data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in  mobilita'  e
per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale,
non  rientrano  nell'organico   aziendale,   il   Comitato   per   il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione di  cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le  parti  sociali,
individua le modalita' di ricollocazione  di  tale  personale  presso
enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e  dei  servizi
all'agricoltura,  anche  previa  riqualificazione  professionale  dei
lavoratori interessati.  Alle  imprese  private  che  assumono  detti
lavoratori saranno applicate le  agevolazioni  contributive  previste
dall'articolo 8, commi 2 e 4, e  dall'articolo  25,  comma  9,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  6,  valutato  in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni  1999  e  2000,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1999,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole. 
 
          Note all'art. 5: 
            - Per il testo dell'art. 2544 del codice civile v.  nelle
          note all'art. 4. 
            - Il decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale 2 marzo 1987, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 81 del 7  aprile  1987,  reca:
          "Aggregazione alla Cassa unica per  gli  assegni  familiari
          dei  Consorzi  agrari  e  della  Federazione  dei  consorzi
          agrari". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 214 del  regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
            "Art. 214 (Concordato). - Dopo  il  deposito  dell'elenco
          previsto  dall'art.  209  l'autorita'  che   vigila   sulla
          liquidazione,  su  parere  del   commissario   liquidatore,
          sentito  il  comitato  di  sorveglianza  puo'   autorizzare
          l'impresa  in  liquidazione  a  proporre  al  tribunale  un
          concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se  si
          tratta di societa'. 
            La proposta di concordato deve indicare le  condizioni  e
          le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
          del tribunale col parere del commissario liquidatore e  del
          comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme  disposte
          dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro  trenta
          giorni dal  deposito  gli  interessati  possono  presentare
          nella  cancelleria  le   loro   opposizioni   che   vengono
          comunicate al commissario. 
            Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila
          sulla liquidazione, decide sulla  proposta  di  concordato,
          tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera  di
          consiglio.  La  sentenza  che  approva  il  concordato   e'
          pubblicata a norma dell'art. 17 e  nelle  altre  forme  che
          sono stabilite dal tribunale. 
            Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato,
          l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli
          opponenti   possono   appellare   entro   quindici   giorni
          dall'affissione. La sentenza  e'  pubblicata  a  norma  del
          comma precedente e il termine per il ricorso in  cassazione
          decorre dall'affissione. 
            Il commissario liquidatore con l'assistenza del  comitato
          di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 23 luglio
          1991, n. 223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): 
            "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario  di
          integrazione salariale). - 1. La disciplina in  materia  di
          intervento straordinario di  integrazione  salariale  trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato  mediamente  piu'  di  quindici   lavoratori   nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano  trascorsi   sei   mesi   dal
          trasferimento di azienda, tale requisito  deve  sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          alla   data   del   predetto   trasferimento.    Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro. 
            2.  La   richiesta   di   intervento   straordinario   di
          integrazione salariale  deve  contenere  il  programma  che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali misure previste per fronteggiare  le  conseguenze
          sul piano sociale. Il programma deve  essere  formulato  in
          conformita' ad un modello stabilito,  sentito  il  Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale (CIPI), con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale.   L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza   di
          queste,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
          lavoratori piu' rappresentative operanti  nella  provincia,
          puo' chiedere una modifica del programma nel corso del  suo
          svolgimento. 
            3.  La  durata   del   programmi   di   ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore a due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale ha facolta' di concedere  due  proroghe,
          ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per  quelli
          tra i predetti programmi  che  presentino  una  particolare
          complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche  dei
          processi produttivi dell'azienda, ovvero in  ragione  della
          rilevanza  delle  conseguenze   occupazionali   che   detti
          programmi  comportano  con  riferimento   alle   dimensioni
          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 
            4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          dovuto in misura doppia a decorrere dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo mese successivo a quello in cui e'  fissata
          dal  decreto  ministeriale  di  concessione  la   data   di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 
            5. La durata del programma per crisi aziendale  non  puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima causale non puo' essere  disposta  prima  che  sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione. 
            6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del  lavoro  e
          della previdenza sociale, sentito il  comitato  tecnico  di
          cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41,  i  criteri
          per l'individuazione dei casi di crisi  aziendale,  nonche'
          di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in  relazione
          alle situazioni occupazionali  nell'ambito  territoriale  e
          alla situazione produttiva dei settori, cui  attenersi  per
          la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri  per
          l'applicazione dei commi 9 e 10. 
            7.  I  criteri  di  individuazione  dei   lavoratori   da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel comma 8 devono formare oggetto  delle  comunicazioni  e
          dell'esame congiunto previsti  dall'articolo  5,  legge  20
          maggio 1975, n. 164. 
            8.  Se  l'impresa  ritiene,   per   ragioni   di   ordine
          tecnicoorganizzativo connesse al mantenimento  dei  normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma, ma ritenga non  giustificati  i  motivi  addotti
          dall'azienda per la mancata adozione  della  rotazione,  il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  promuove
          l'accordo fra  le  parti  sulla  materia  e,  qualora  tale
          accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione di meccanismi di  rotazione,  sulla  base  delle
          specifiche proposte formulate dalle parti.  L'azienda,  ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per ogni lavoratore sospeso, a  corrispondere  con  effetto
          immediato, nella misura doppia, il  contributo  addizionale
          di cui all'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo  contributo,  con
          effetto  dal  primo   giorno   del   venticinquesimo   mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,  e'  maggiorato  di   una   somma   pari   al
          centocinquanta per cento del suo ammontare. 
            9.  Per  ciascuna   unita'   produttiva   i   trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di un quinquennio, indipendentemente  dalle  cause  per  le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'articolo 1, decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi  di
          trattamento   ordinario   concessi   per   contrazioni    o
          sospensioni  dell'attivita'   produttiva   determinate   da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'articolo 3  della  presente  legge,  dall'articolo  1,
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui  al  comma
          3. 
            10.  Per  le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione, riorganizzazione o conversione  aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro assetto proprietario, che abbia determinato  rilevanti
          apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
          considerati, ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 
            11.   L'impresa   non   puo'   richiedere    l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali  abbia  richiesto  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario". 
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
          dicembre 1992  reca:  "Costituzione  del  Comitato  per  il
          coordinamento delle iniziative per l'occupazione". 
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
          gennaio   1993   ha   apportato   alcune   modifiche   alle
          disposizioni di cui al suindicato  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri. 
            - Si trascrivono i commi 2 e 4 dell'art. 8  della  citata
          legge 23 luglio 1991, n. 223: 
            "2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti  con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4". 
            "4. Al datore di lavoro  che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7,  comma  6.  Il
          presente comma non trova applicazione per i giornalisti". 
            - Si trascrive il testo del comma 9  dell'art.  25  della
          citata legge 23 luglio 1991, n. 223: 
            "9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni".