Art. 6 
                        Diritto di prelazione 
 
  1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco  dei
beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi
agrari sottoposti a liquidazione coatta  amministrativa,  autorizzate
ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
e' attribuito, a parita' di condizioni, il diritto di  prelazione  ai
consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che
siano  in  amministrazione  ordinaria.  Qualora  detti  consorzi  non
esercitino tale diritto, le societa' cooperative agricole  costituite
e operanti nella provincia e  successivamente  nella  regione  stessa
sono  preferite,  a  parita'  di  condizioni,  rispetto  agli   altri
offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria. 
  2. Per l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  si  applicano  le
procedure ed i termini  previsti  dall'articolo  38  della  legge  27
luglio 1978, n. 392. 
  3. L'esercizio del diritto di prelazione  consente  altresi'  l'uso
della denominazione del consorzio  agrario  soggetto  a  liquidazione
coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la
cessione di azienda, nonche' il compimento delle  operazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
 
          Note all'art. 6: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 210  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
            "Art. 210 (Liquidazione dell'attivo). - Il commissario ha
          tutti i poteri necessari per la  liquidazione  dell'attivo,
          salve le limitazioni stabilite  dall'autorita'  che  vigila
          sulla liquidazione. 
            In ogni caso per la  vendita  degli  immobili  e  per  la
          vendita dei mobili  in  blocco  occorrono  l'autorizzazione
          dell'autorita' che vigila sulla liquidazione  e  il  parere
          del comitato di sorveglianza. 
            Nel caso di societa' con soci a responsabilita'  limitata
          il  presidente  del  tribunale  puo',   su   proposta   del
          commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai  soci  a
          responsabilita' limitata e  ai  precedenti  titolari  delle
          quote o  delle  azioni  di  eseguire  i  versamenti  ancora
          dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per
          il pagamento". 
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  38  della  legge  27
          luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
          urbani): 
            "Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso  in  cui  il
          locatore intenda trasferire  a  titolo  oneroso  l'immobile
          locato, deve darne comunicazione  al  conduttore  con  atto
          notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. 
            Nella   comunicazione   devono   essere    indicati    il
          corrispettivo, da quantificare in ogni caso in  denaro,  le
          altre  condizioni  alle  quali  la  compravendita  dovrebbe
          essere conclusa e l'invito ad esercitare a meno il  diritto
          di prelazione. 
            Il conduttore deve esercitare il  diritto  di  prelazione
          entro il termine di sessanta giorni dalla  ricezione  della
          comunicazione con atto notificato al proprietario  a  mezzo
          di ufficiale  giudiziario,  offrendo  condizioni  uguali  a
          quelle comunicategli. 
            Ove  il  diritto  di  prelazione   sia   esercitato,   il
          versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
          indicata nella  comunicazione  del  locatore,  deve  essere
          effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
          sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   dell'avvenuta
          notificazione   della   comunicazione    da    parte    del
          proprietario,   contestualmente   alla   stipulazione   del
          contratto di compravendita o del contratto preliminare. 
            Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone,
          la  comunicazione  di  cui  al  primo  comma  deve   essere
          effettuata a ciascuna di esse. 
            Il  diritto  di   prelazione   puo'   essere   esercitato
          congiuntamente  da  tutti  i  conduttori,  ovvero,  qualora
          taluno  vi  rinunci,  dai   rimanenti   o   dal   rimanente
          conduttore. 
            L'avente  titolo   che,   entro   trenta   giorni   dalla
          notificazione di cui al primo comma, non  abbia  comunicato
          agli altri aventi diritto la sua  intenzione  di  avvalersi
          della  prelazione,  si  considera  avere  rinunciato   alla
          prelazione medesima. 
            Le norme del presente articolo  non  si  applicano  nelle
          ipotesi previste dall'articolo 732 del codice  civile,  per
          le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e  nella
          ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge  o
          dei parenti entro il secondo grado".