Art. 6 Diritto di prelazione 1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' attribuito, a parita' di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le societa' cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parita' di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria. 2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresi' l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonche' il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 210 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: "Art. 210 (Liquidazione dell'attivo). - Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di societa' con soci a responsabilita' limitata il presidente del tribunale puo', su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento". - Si trascrive il testo dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani): "Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare a meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".