Art. 7 
             Autorizzazione al ripristino dell'esercizio 
 
  1. I commissari liquidatori dei  consorzi  agrari  in  liquidazione
coatta amministrativa alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, nei confronti dei quali  sia  stato  precedentemente  revocato
l'esercizio  provvisorio  d'impresa,  possono   essere   autorizzati,
sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a
condizione che presentino un adeguato programma per  la  sistemazione
della situazione debitoria pregressa da  cui  risultino  altresi'  le
disponibilita' finanziarie residue,  indispensabili  per  la  ripresa
dell'attivita'. 
 
          Nota all'art. 7: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 198  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
            "Art. 198 (Organi della liquidazione  amministrativa).  -
          Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro
          successivo viene nominato un  commissario  liquidatore.  E'
          altresi' nominato un comitato  di  sorveglianza  di  tre  o
          cinque membri scelti fra  persone  particolarmente  esperte
          nel   ramo   di    attivita'    esercitato    dall'impresa,
          possibilmente fra i creditori. 
            Qualora l'importanza dell'impresa  lo  consigli,  possono
          essere nominati tre commissari  liquidatori.  In  tal  caso
          essi deliberano  a  maggioranza,  e  la  rappresentanza  e'
          esercitata   congiuntamente   da   due   di   essi.   Nella
          liquidazione delle cooperative la nomina  del  comitato  di
          sorveglianza e' facoltativo".