Art. 8. 
                        (Gestioni di ammasso) 
 
  1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di  cui  gli
stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, quali risultanti dai rendiconti  approvati  con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le  spese  e  gli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle  relative
contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla  data  del  31
dicembre 1997, sono estinti  mediante  assegnazione  ai  consorzi  di
titoli di Stato da parte del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica. 
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  recate  dal  comma  1,  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad emettere,  fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo
determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque  in  misura  non
superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il
2000 e a lire 200 miliardi per il  2001,  titoli  di  Stato,  le  cui
caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la  durata,  l'inizio
del godimento non anteriore al 1o gennaio 1998,  le  modalita'  e  le
procedure di assegnazione, sono stabilite con  decreto  dello  stesso
Ministro, ed a  versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  il
controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa  spesa
comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30  miliardi  per
l'anno 1999, in lire 60  miliardi  per  l'anno  2000  e  in  lire  75
miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  in   cui   sara'
effettuata l'emissione. 
  3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati  estinti
d'ufficio con compensazione  delle  spese  fra  le  parti  a  seguito
dell'assegnazione  dei  titoli  di  Stato  di  cui  al  comma  1.   I
provvedimenti giudiziali non  ancora  passati  in  giudicato  restano
privi di effetti. 
  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 1 dei  decreti-legge  30  dicembre  1993,  n.  565,  28
febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno  1994,  n.
423, concernenti la gestione  di  ammasso  dei  prodotti  agricoli  e
campagne di commercializzazione del grano, per gli anni  1962-1963  e
1963-1964. 
 
          Note all'art. 8: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 565 (Gestione  di  ammasso  dei  prodotti
          agricoli e campagne di commercializzazione  del  grano  per
          gli anni 1962-1963 e 1963-1964): 
            "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello  Stato,
          assunto  in  base   ad   atti   formali,   riveniente   dai
          finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza  delle
          campagne di ammasso obbligatorio o  di  commercializzazione
          di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri  per  spese
          di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato  il  rilascio
          alla Banca d'Italia di titoli  di  Stato  con  godimento  1
          febbraio  1994,  senza  corresponsione  di  interesse,   in
          sostituzione dei titoli di credito  detenuti  dallo  stesso
          Istituto di emissione. 
            2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma  1  e'
          subordinato all'intervenuta approvazione con  provvedimenti
          definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni  alle
          quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati
          i diritti dello Stato. 
            3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui
          al comma 1, la Banca d'Italia  provvede,  per  conto  dello
          Stato, all'annullamento del  corrispondente  ammontare  dei
          titoli di credito detenuti ed alla  loro  conservazione  ai
          termini di legge. 
            4. Il Ministro del tesoro, per  gli  effetti  di  cui  al
          comma 1, e' autorizzato ad emettere i titoli  di  Stato  di
          cui al comma 3, ed a stabilirne, con  proprio  decreto,  le
          caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore
          ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge  28
          febbraio 1994, n. 142 (Gestione  di  ammasso  dei  prodotti
          agricoli e campagne di commercializzazione  del  grano  per
          gli anni 1962-1963 e 1963-1964): 
            "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello  Stato,
          assunto  in  base   ad   atti   formali,   riveniente   dai
          finanziamenti assistiti da privilegio; in dipendenza  delle
          campagne di ammasso obbligatorio o  di  commercializzazione
          di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri  per  spese
          di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato  il  rilascio
          alla Banca d'Italia di titoli  di  Stato  con  godimento  1
          febbraio  1994,  senza  corresponsione  di  interesse,   in
          sostituzione dei titoli di credito  detenuti  dallo  stesso
          Istituto di emissione. 
            2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma  1  e'
          subordinato all'intervenuta approvazione con  provvedimenti
          definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni  alle
          quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati
          i diritti dello Stato. 
            3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui
          al comma 1, la Banca d'Italia  provvede,  per  conto  dello
          Stato, all'annullamento del  corrispondente  ammontare  dei
          titoli di credito detenuti ed alla  loro  conservazione  ai
          termini di legge. 
            4. Il Ministro del tesoro per gli effetti di cui al comma
          1, e' autorizzato ad emetter e i titoli di Stato di cui  al
          comma  3  ed  a  stabilirne,  con  proprio  decr  eto,   le
          caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore
          ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge  29
          aprile 1994, n.  264  (Gestione  di  ammasso  dei  prodotti
          agricoli e campagne di commercializzazione  del  grano  per
          gli anni 1962-1963 e 1963-1964): 
            "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello  Stato,
          assunto  in  base   ad   atti   formali,   riveniente   dai
          finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza  delle
          campagne di ammasso obbligatorio o  di  commercializzazione
          di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri  per  spese
          di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato  il  rilascio
          alla Banca d'Italia di titoli  di  Stato  con  godimento  1
          febbraio  1994,  senza  corresponsione  di  interesse,   in
          sostituzione dei titoli di credito  detenuti  dallo  stesso
          istituto di emissione. 
            2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma  1  e'
          subordinato all'intervenuta approvazione con  provvedimenti
          definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni  alle
          quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati
          i diritti dello Stato. 
            3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui
          al comma 1, la Banca d'Italia  provvede,  per  conto  dello
          Stato, all'annullamento del  corrispondente  ammontare  dei
          titoli di credito detenuti ed alla  loro  conservazione  ai
          termini di legge. 
            4. Il Ministro del tesoro, per  gli  effetti  di  cui  al
          comma 1, e' autorizzato ad emettere i titoli  di  Stato  di
          cui al comma 3 ed a stabilirne,  con  proprio  decreto,  le
          caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore
          ad anni trenta, nonche', il piano di rimborso". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          giugno 1994, n.  423  (Gestione  di  ammasso  dei  prodotti
          agricoli e campagne di commercializzazione  del  grano  per
          gli anni 1962-1963 e 1963-1964): 
            "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito  dello  Stato
          assunto  in  base   ad   atti   formali,   riveniente   dai
          finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza  delle
          campagne di ammasso obbligatorio o  di  commercializzazione
          di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri  per  spese
          di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato  il  rilascio
          alla Banca d'Italia di titoli  di  Stato  con  godimento  1
          febbraio  1994,  senza  corresponsione  di  interesse,   in
          sostituzione dei titoli di credito  detenuti  dallo  stesso
          istituto di emissione. 
            2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma  1  e'
          subordinato all'intervenuta approvazione con  provvedimenti
          definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni  alle
          quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati
          i diritti dello Stato. 
            3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui
          al comma 1, la Banca d'Italia  provvede,  per  conto  dello
          Stato, all'annullamento del  corrispondente  ammontare  dei
          titoli di credito detenuti ed alla  loro  conservazione  ai
          termini di legge. 
            4. Il Ministro del tesoro, per  gli  effetti  di  cui  al
          comma 1 e' autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui
          al comma  3  ed  a  stabilirne,  con  proprio  decreto,  le
          caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore
          ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso".