Art. 8. (Gestioni di ammasso) 1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1o gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sara' effettuata l'emissione. 3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565 (Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964): "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione. 2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, e' autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3, ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142 (Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964): "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio; in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione. 2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 4. Il Ministro del tesoro per gli effetti di cui al comma 1, e' autorizzato ad emetter e i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decr eto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264 (Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964): "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione. 2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, e' autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche', il piano di rimborso". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423 (Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964): "Art. 1. - 1. Per la regolazione del debito dello Stato assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione. 2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1 e' autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso".