Art. 9 
                Rendiconto delle gestioni di ammasso 
 
  1. La Federconsorzi e' tenuta  a  presentare  il  rendiconto  delle
passate  gestioni  di  ammasso  dei  prodotti  agricoli,   ai   sensi
dell'articolo 74 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori  adempimenti
provvede il Ministero delle politiche agricole  e  forestali  con  la
collaborazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato. 
 
          Nota all'art. 9: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 74 del regio decreto 18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato): 
            "Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle
          entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o  che
          ricavano somme dovute allo Stato e  altre  delle  quali  lo
          Stato diventa  debitore,  o  hanno  maneggio  qualsiasi  di
          denaro ovvero debito di  materia,  nonche'  coloro  che  si
          ingeriscono negli incarichi  attribuiti  ai  detti  agenti,
          dipendono direttamente, a seconda dei  rispettivi  servizi,
          dalle amministrazioni centrali o periferiche  dello  Stato,
          alle quali debbono rendere il conto della gestione e,  sono
          sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro  e  alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
            Sono  anche  obbligati   alla   resa   del   conto   alle
          amministrazioni  centrali   o   periferiche   dalle   quali
          direttamente dipendono gli impiegati  ai  quali  sia  stato
          dato incarico di riscuotere entrate di qualunque  natura  e
          provenienza. 
            I conti giudiziali sono trasmessi  dalle  amministrazioni
          di cui ai commi precedenti per il controllo  di  rispettiva
          competenza   alle   ragionerie   centrali,   regionali    e
          provinciali  dello  Stato,  a  norma   delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  vigenti  entro  i  due  mesi
          successivi alla chiusura dell'esercizio  cui  il  conto  si
          riferisce. 
            Le  predette  ragionerie,  riveduti  i  conti   ad   esse
          pervenuti,  qualora  non  abbiano   nulla   da   osservare,
          appongono  sui  singoli  conti  la  dichiarazione  di  aver
          eseguito il riscontro di loro competenza e  li  trasmettono
          alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla  data
          della loro ricezione ovvero a quella  della  ricezione  dei
          chiarimenti o dei documenti richiesti".