Art. 3.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese
  1. Ai  sensi dell'articolo 24  della legge  7 agosto 1990,  n. 241,
nonche'  dell'articolo  8,  comma  5, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione
all'esigenza  di salvaguardare  la  riservatezza  di terzi,  persone,
gruppi di imprese,  garantendo, peraltro, ai medesimi  la visione dei
documenti relativi ai procedimenti  amministrativi, la cui conoscenza
sia  necessaria  per  curare  o  difendere  i  loro  interessi,  sono
sottratti all'accesso:
  a) gli studi, le ricerche  e le consulenze conservate negli archivi
dell'Amministrazione e svolte per conto di terzi, siano essi soggetti
pubblici o privati;
  b) i dati di proprieta' di terzi forniti all'Amministrazione;
  c) i  documenti relativi  a gare per  l'aggiudicazione di  lavori e
forniture  di beni  e servizi  che possano  pregiudicare la  sfera di
riservatezza   dell'impresa    in   ordine   ai    propri   interessi
professionali,  finanziari,   industriali  e  commerciali.   Per  una
adeguata tutela  degli interessi richiamati, l'accesso  e' consentito
mediante estratto dei  verbali di gara esclusivamente  per le notizie
riguardanti  la stessa  impresa  richiedente. Per  quanto attiene  ai
documenti  concernenti l'elenco  delle  ditte  invitate, le  relative
offerte  economiche, l'indicazione  della ditta  aggiudicataria delle
operazioni di  gara, l'accesso ai  documenti e' differito  al momento
della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi  i casi di pubblicita'
per legge degli atti infraprocedimentali.
  2.  Non e'  ammesso l'accesso  agli atti  preparatori nel  corso di
formazione dei  provvedimenti di  cui all'articolo  13 della  legge 7
agosto 1990, n. 241.
 
           Note all'art. 3:
            - Per il  testo dell'art. 24 della  legge 7 agosto  1990,
          n.  241, e del comma 5, lettera d), dell'art. 8 del decreto
          del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,  si
          vedano le note alle premesse.
            -  Il testo   dell'art. 13 della legge  7 agosto 1990, n.
          241, e' il seguente:
            "Art. 13. -  1. Le disposizioni  contenute  nel  presente
          capo  non  si  applicano nei confronti dell'attivita' della
          pubblica amministrazione diretta alla   emanazione di  atti
          normativi,    amministrativi  generali, di pianificazione e
          di  programmazione,  per  i  quali     restano   ferme   le
          particolari norme che ne regolano la formazione.
            2.    Dette disposizioni   non si  applicano altresi'  ai
          procedimenti tributari per   i  quali  restano    parimenti
          ferme le  particolari norme che li regolano".