Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese 1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, garantendo, peraltro, ai medesimi la visione dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi, sono sottratti all'accesso: a) gli studi, le ricerche e le consulenze conservate negli archivi dell'Amministrazione e svolte per conto di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati; b) i dati di proprieta' di terzi forniti all'Amministrazione; c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, l'accesso ai documenti e' differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali. 2. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del comma 5, lettera d), dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano".