Art. 5.
                 Differimento del diritto di accesso
  1.  Per le  categorie di  documenti indicati  nell'articolo 3,  del
presente  regolamento, la  sottrazione  all'accesso  opera fino  alla
manifestazione  di   consenso  espressa  dai   soggetti  direttamente
interessati.
  2.  I documenti  contenenti dati  in possesso  dell'Amministrazione
sono sottratti all'accesso fino  alla conclusione del procedimento di
validazione,  previsto dall'articolo  22 del  decreto del  Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.
  3. E' in facolta' dell'Amministrazione di differire l'accesso anche
nei casi  previsti dall'articolo  24, comma 6,  della legge  7 agosto
1990, n. 241.
  4.  L'atto che  dispone il  differimento deve  sempre indicarne  la
durata.
 
           Note all'art. 5:
            - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e' il seguente:
            "Art.    22    (Compiti  del    Servizio  idrografico   e
          mareografico nazionale). -  1. Il   Servizio idrografico  e
          mareografico  nazionale,  fatte  salve  le competenze delle
          regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          provvede   al  rilevamento,  validazione,  archiviazione  e
          pubblicazione       delle       grandezze       climatiche,
          idrologiche     e idrografiche   interessanti  il  reticolo
          idrografico  superficiale  e sotterraneo, le    lagune,  il
          clima  marittimo,  i    livelli  marini   ed i litorali. La
          finalita' e' quella   di descrivere i  fenomeni  climatici,
          idrologici  e marittimi  in rapporto alle necessita'  della
          difesa del suolo ed  alle proposte  di utilizzazione  delle
          risorse    idriche,  in  attuazione  del  disposto  di  cui
          all'art. 9, comma 3, della legge.
            2.   Il  Servizio  idrografico  e mareografico  nazionale
          svolge  i seguenti compiti:
            a)    provvede    al    rilievo    sistematico  e    alle
          elaborazioni  delle grandezze relative al clima terrestre;
               b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;
            c)    provvede    al  rilievo    sistematico    ed   alle
          elaborazioni     delle  grandezze  relative   ai   deflussi
          superficiali,  al trasporto solido, ai deflussi sotterranei
          e delle   sorgenti, nonche' all'osservazione  e  lo  studio
          dell'erosione superficiale;
            d)    provvede    al  rilievo    sistematico    ed   alla
          elaborazione  delle grandezze relative al clima  marittimo,
          allo stato dei litorali ed ai livelli marini;
              e) - f) (Abrogate);
            g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi
          osservati   ed     elaborati;  provvede     inoltre    alla
          pubblicazione di  cartografie tematiche;
            h)  esamina  ed  esprime parere   sulle domande di grandi
          derivazioni e sui progetti di  opere civili idrauliche e di
          bonifica di competenza statale;
            i)     collabora   con     le   regioni,      gli    enti
          competenti    e    le amministrazioni  locali, alla  tutela
          delle  acque    dall'inquinamento  mediante  l'accertamento
          della  misura  della  quantita'  e della qualita' dei corpi
          idrici.
            3.  Restano    affidati  al  servizio   idrografico     e
          mareografico  nazionale   tutti i  compiti demandati  dalle
          vigenti  disposizioni di legge  al   servizio   idrografico
          ed   al   servizio   mareografico  del Ministero dei lavori
          pubblici".
            - Per il testo del comma 6   dell'art. 24 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.