Art. 5. Differimento del diritto di accesso 1. Per le categorie di documenti indicati nell'articolo 3, del presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente interessati. 2. I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. 3. E' in facolta' dell'Amministrazione di differire l'accesso anche nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la durata.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e' il seguente: "Art. 22 (Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale). - 1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalita' e' quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessita' della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge. 2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti: a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre; b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua; c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonche' all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale; d) provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini; e) - f) (Abrogate); g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche; h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale; i) collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantita' e della qualita' dei corpi idrici. 3. Restano affidati al servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici". - Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.