Art. 6.
                        Documenti accessibili
  1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate
negli articoli  2, 3 e  4, sono accessibili  da parte di  chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
secondo le modalita'  stabilite dalla legge 7 agosto 1990,  n. 241, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  2. L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile
e'   consentito  attraverso   la   sola  visione   degli  atti.   Con
provvedimento del  capo del Dipartimento sono  stabilite le modalita'
tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.
 
           Nota all'art. 6:
            - Per i titoli delle leggi n. 241/1990 e n. 352/1992,  si
          veda nelle note alle premesse.