Art. 6. Documenti accessibili 1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 2. L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile e' consentito attraverso la sola visione degli atti. Con provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalita' tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.
Nota all'art. 6: - Per i titoli delle leggi n. 241/1990 e n. 352/1992, si veda nelle note alle premesse.