Art. 7.
                  Ufficio relazioni con il pubblico
  1.   Con   successivo   provvedimento  e'   istituito,   ai   sensi
dell'articolo  12 del  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29,
l'ufficio per  le relazioni  con il pubblico,  al fine  di agevolare,
anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio
del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993, n.  29,     recante      "Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421",
          e' il seguente:
            "Art.   12  (Ufficio   relazioni  con    il    pubblico).
          -  1.   Le amministrazioni pubbliche,  al fine di garantire
          la  piena  attuazione della legge  7 agosto  1990, n.  241,
          individuano,   nell'ambito della propria  struttura  e  nel
          contesto   della ridefinizione degli uffici di cui all'art.
          31, uffici per le relazioni con il pubblico.
            2. Gli    uffici  per  le    relazioni  con  il  pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
            a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
          di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
            b) all'informazione all'utenza relativa agli  atti e allo
          stato dei procedimenti;
            c)   alla   ricerca   ed   analisi    finalizzate    alla
          formulazione    di  proposte alla   propria amministrazione
          sugli aspetti  organizzativi e logistici del  rapporto  con
          l'utenza.
            3.  Agli  uffici per le  relazioni con il pubblico  viene
          assegnato, nell'ambito      delle    attuali      dotazioni
          organiche   delle   singole amministrazioni, personale  con
          idonea  qualificazione e   con elevata capacita'  di  avere
          contatti  con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da
          apposita formazione.
            4.  Al fine  di assicurare  la conoscenza  di  normative,
          servizi  e  strutture,   le   amministrazioni     pubbliche
          programmano   ed   attuano iniziative di  comunicazione  di
          pubblica   utilita';  in  particolare,  le  amministrazioni
          dello   Stato,     per   l'attuazione   delle    iniziative
          individuate  nell'ambito    delle  proprie   competenze, si
          avvalgono  del  Dipartimento     per  l'informazione      e
          l'editoria    della Presidenza   del Consiglio dei Ministri
          quale  struttura centrale di servizio, secondo  un    piano
          annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno di  prodotti  e
          servizi, da sottoporre all'approvazione  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri.
            5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto
          1990, n. 241, non si   applicano  le  norme  vigenti    che
          dispongono la tassa  a carico del destinatario.
            5-bis.    Il    responsabile    dell'ufficio    per    le
          relazioni  con  il pubblico e il personale da lui  indicato
          possono  promuovere  iniziative  volte,    anche   con   il
          supporto  delle  procedure  informatiche,  al miglioramento
          dei servizi   per il   pubblico, alla    semplificazione  e
          all'accelerazione  delle  procedure  e all'incremento delle
          modalita'  di  accesso  informale  alle    informazioni  in
          possesso     dell'amministrazione     e     ai    documenti
          amministrativi.
            5-ter.   L'organo      di   vertice      della   gestione
          dell'amministrazione   o   dell'ente  verifica  l'efficacia
          dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  5-bis,
          ai    fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva nel
          fascicolo    personale       del       dipendente.     Tale
          riconoscimento costituisce titolo  autonomamente valutabile
          in  concorsi  pubblici e nella progressione in carriera del
          dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
          riconosciute ai sensi del presente  comma  al  Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   ai   fini  di  una  adeguata
          pubblicizzazione delle stesse.  Il Dipartimento annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
            5-quater.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi  5-bis   e
          5-ter,   a decorrere  dal  1 luglio  1997,  sono  estese  a
          tutto   il    personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          pubbliche".
            - Per  il titolo della legge  n. 241/1990, si veda  nelle
          note alle premesse.