Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'ALEMA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardisigilli: DILIBERTO
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