ARTICOLO 11 Il presente Accordo avra' la durata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore. Ciascuna Parte Contraente, volendo, far cessare gli effetti dell'Accordo, dovra' darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'Accordo terminera' di far valere i suoi effetti al termine dei tre anni. Se non verra' data disdetta, l'Accordo sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due Parti Contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 30 - 7- del 1997 in due originali, in lingua italiana ed il lingua inglese, entrambi i testi, facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA NUOVA ZELANDA Parte di provvedimento in formato grafico