(Accordo- art. 11)
                             ARTICOLO 11 
Il presente Accordo avra' la durata di tre anni a partire dalla  data
di entrata in vigore. Ciascuna Parte Contraente, volendo, far cessare
gli effetti dell'Accordo, dovra' darne  preavviso  scritto  sei  mesi
prima della scadenza di tale periodo e l'Accordo  terminera'  di  far
valere i suoi effetti al termine dei tre anni. 
Se non verra' data disdetta, l'Accordo  sara'  rinnovato  per  tacita
riconduzione per successivi periodi di tre anni, a meno che  non  sia
data disdetta scritta da una delle due Parti  Contraenti  almeno  sei
mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Roma il giorno 30 - 7- del 1997 in due originali,  in  lingua
italiana ed il lingua inglese, entrambi i testi,  facenti  ugualmente
fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA ITALIANA                          NUOVA ZELANDA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico