(Accordo-Allegato Parte I)
                              ALLEGATO
                               PARTE I
  COPRODUZIONI BIPARTITE E COPRODUZIONI CON TRE O PIU' COPRODUTTORI
1.  Le Autorita' competenti dei due Paesi si consulteranno al fine di
assicurare che i progetti di film in coproduzione siano conformi alle
disposizioni del presente Accordo. Le  stesse  Autorita'  competenti,
nell'approvare   i   progetti   di  coproduzione,  possono  stabilire
condizioni  aggiuntive  allo  scopo  di  raggiungere  gli   obiettivi
generali del presente Accordo.
Nel   caso   di   mancato   accordo   tra   le  Autorita'  competenti
nell'approvazione  di  un  progetto  di  coproduzione,  il   progetto
relativo non sara' regolato dal presente Accordo.
2.  Un  film  in  coproduzione  dovra'  essere realizzato nei termini
stabiliti dall'approvazione delle Autorita' competenti. Solamente  il
coproduttore  italiano  avra'  diritto, secondo l'art. 2, ai benefici
accordati  ai  film  nazionali  in  Italia  e  solo  il  coproduttore
neozelandese  avra'  diritto,  sempre  secondo  l'art. 2, ai benefici
accordati ai film nazionali in Nuova Zelanda.
3. Le Autorita', competenti si assicureranno  che  le  condizioni  di
lavoro  nella,  produzione  dei film in coproduzione in Italia ed, in
Nuova Zelanda, ai sensi di questo Accordo, siano in  armonia  con  il
livello  medio  dei  due  Paesi  e,  nel  caso che le riprese vengano
effettuate in un Paese terzo, le condizioni non siano in genere  meno
favorevoli.
4. Per ciascun film in coproduzione:
  a)  il  coproduttore  italiano  adempira'  a  tutte  le  condizioni
richieste  dalla  legislazione  vigente  nel   caso   fosse   l'unico
produttore al fine del riconoscimento della nazionalita' italiana,
  b)  il  coproduttore  neozelandese  adempira' a tutte le condizioni
richieste  dalla  legislazione  vigente,  nel  caso   fosse   l'unico
produttore    al   fine   del   riconoscimento   della   nazionalita'
neozelandese;
  c) qualsiasi terzo coproduttore partecipante al progetto  ai  sensi
dell'art.  1.1.(a) adempira' a tutte le condizioni che si riferiscono
allo status e che sarebbero richieste per produrre il  film  regolato
da  un trattato di coproduzione in vigore tra quel Paese coproduttore
o le Autorita' competenti del medesimo e l'Italia, la Nuova Zelanda o
la New Zealand Film Commission;
  d) l'associazione alla produzione dei  film  dei  coproduttori  non
potra'  in nessun caso essere considerata come la costituzione di una
societa' o associazione tra  le  parti,  essendo  la  responsabilita'
limitata agli impegni assunti per la realizzazione del film.
  5.  a)  Tutte  le lavorazioni del film in coproduzione, dall'inizio
fino alla prima copia stampata, saranno realizzati in Italia  e/o  in
Nuova Zelanda e/o laddove sia uno o piu' terzi coproduttori nei Paesi
dei  terzi coproduttori.  Le Autorita' competenti avranno la facolta'
di approvare che le riprese in esterni siano effettuate in  un  Paese
diverso  da quello dei coproduttori.  La post-sincronizzazione in una
lingua diversa dall'italiano, maori e inglese potra' essere  eseguita
in  un  Paese  terzo  e tutte le versioni dei film potranno contenere
brani di dialoghi realizzati in altra lingua, se questo e'  richiesto
dal soggetto;
  b)  la  maggior  parte  della lavorazione dei film in coproduzione,
incluse le riprese in teatro ed  in  esterni,  la  lavorazione  e  la
stampa  della  copia  campione  sara'  realizzata, pur essendo questa
regola soggetta a variazioni da approvare dalle Autorita' competenti,
nel Paese del coproduttore maggioritario.
Le partecipazioni finanziarie di due o piu' coproduttori di qualsiasi
Paese saranno sommate a questo fine.
  6. a) Le partecipazioni individuali nella  realizzazione  del  film
devono  essere  riservate  a  cittadini  della  Repubblica Italiana o
cittadini o residenti della Nuova Zelanda  oppure,  nel  caso  di  un
terzo  coproduttore,  cittadini  del  Paese  terzo  coproduttore. Gli
attori dei Paesi coproduttori  dovranno  essere  scritturati  in  via
prioritaria  nella  produzione  del film. In circostanze eccezionali,
laddove richiesto dal  soggetto  o  dal  piano  finanziario,  possono
essere   scritturati   attori  provenienti  da  altri  Paesi,  previa
approvazione delle Autorita' competenti. L'assunzione di tali  attori
dovra' essere limitata;
  b)  qualora  le  Autorita' competenti, ai sensi del paragrafo 5 (a)
del presente Allegato, abbiano approvato che le  riprese  in  esterni
avvengano  in  un  Paese  diverso  da  quello  dei  partecipanti alla
coproduzione, i cittadini o residenti di quel Paese  potranno  essere
assunti  ove il loro impiego sia necessario per garantire le riprese,
previa apposita specifica approvazione delle Autorita' competenti.
  7. La partecipazione  artistica,  tecnica  e  delle  maestranze  di
ciascun  coproduttore  in  un  film  di coproduzione dovra' essere in
linea di massima proporzionale  alla  partecipazione  finanziaria  di
ciascun coproduttore.
  8.  Salvo  eccezioni  approvate  dalle Autorita' competenti ciascun
coproduttore dovra' avere una partecipazione finanziaria  e  creativa
non  inferiore  al 20% del totale del piano finanziario e dell'elenco
artistico e creativo.
  9. Qualsiasi  musica  appositamente  composta  per  un  film  salvo
eccezioni  alla  regola  approvate dalle Autorita' competenti, dovra'
essere composta da cittadini della Repubblica Italiana o cittadini  o
residenti   della   Nuova   Zelanda   o,  laddove  vi  sia  un  terzo
coproduttore, da cittadini di quel Paese terzo coproduttore.
  10. Almeno il 90% del metraggio, incluso in un film in coproduzione
dovra' essere girato specificatamente per quei film in  coproduzione,
salvo   eccezioni   autorizzale   dalle   Autorita'  competenti,  per
particolari esigenze storiche e/o culturali.
  11. I contratti tra i coproduttori dovranno:
  a)  provvedere  che  un  numero  sufficiente  di  internegativi   e
interpositivi  siano  fatti  per  gli  usi  di  tutti i coproduttori;
ciascun  coproduttore  dovra'  essere  proprietario  di   una   copia
dell'internegativo  e  dell'interpositivo e dovra' essere autorizzata
ad  usarlo  per  le   necessarie   riproduzioni.   Inoltre,   ciascun
coproduttore  dovra'  avere accesso al materiale originale secondo le
condizioni stabilite tra i coproduttori;
  b) fissare gli obblighi finanziari di ciascun  coproduttore  per  i
costi sostenuti
  (i)  nella fase preparatoria di un progetto di film in coproduzione
al quale venga rifiutata l'approvazione condizionante delle Autorita'
competenti;
  (ii)  nella  fase  di  realizzazione  di un film in coproduzione al
quale sia stata data un'approvazione condizionante e non si  riescano
a soddisfare gli obblighi di detta approvazione ;
  (iii)  nella  fase  di  realizzazione  di  un  film  approvato come
coproduzione, a cui viene negato il nulla-osta  di  proiezioni  e  in
pubblico, in uno qualsiasi dei Paesi dei coproduttori,
  c)  fissare  le  regole riguardanti la divisione tra i coproduttori
delle entrate derivanti dallo sfruttamento del film,  incluse  quelle
dei  mercati  esteri. La suddetta divisione riconoscera' il principio
che le entrate  provenienti  dalla  programmazione  di  un  filin  in
coproduzione,   all'interno   dei  rispettivi  territori  di  ciascun
coproduttore, saranno di esclusiva pertinenza di quel coproduttore;
  d) specificare le date nelle quali  dovranno  essere  completati  i
rispettivi  obblighi  finanziari  secondo le legislazioni vigenti nei
due Paesi, ove applicabili.
  12. Ciascun coproduttore dovra' includere nei titoli  del  film  la
dizione    "Coproduzione    Italo-Neozelandese"    o    "Coproduzione
Neozelandese-Italiana" e, dove sia necessario,  l'indicazione,  oltre
che   dell'Italia   e  della  Nuova  Zelanda,  dei  Paesi  dei  terzi
coproduttori.
  13. Un film in coproduzione, iniziato ed approvato dalle  Autorita'
competenti ai sensi di questo Accordo, ma completato dopo la scadenza
del medesimo, sara' considerato come realizzato ai sensi dell'Accordo
ed    suoi  coproduttori  avranno  di  conseguenza  accesso a tutti i
benefici dell'Accordo stesso.
  14. E' intenzione delle Parti Contraenti raggiungere un  equilibrio
complessivo   tra   Italia   e   Nuova  Zelanda  durante  il  periodo
dell'Accordo,  con  particolare   riferimento   alla   partecipazione
finanziaria,  all'apporto artistico e tecnico cosi' come alle risorse
tecniche, ai teatri e ai laboratori. Sara' compito della  Commissione
Mista accertare periodicamente che tale equilibrio venga rispettato.
  15.    Ciascuna   delle   Autorita'   competenti   puo'   rifiutare
l'approvazione ad un progetto di film in  coproduzione  qualora  tale
approvazione  rechi  pregiudizio all'equilibrio complessivo di cui al
precedente punto 14.
  16. L'approvazione di un progetto di coproduzione  da  parte  delle
Autorita'  competenti  non  obbliga  le relative Autorita' di ciascun
Paese alla concessione del nulla-osta di proiezione in pubblico.