(Accordo-Allegato Parte II)
                              PARTE II
                   FILM IN COPRODUZIONE GEMELLATA
  17.  Le disposizioni di cui agli art. 1, 2,4,10,11,12,13,14,15 e 16
di  questo  Allegato  saranno  applicate  ai  film  in   coproduzione
gemellata.
  18.  Un  film  in  coproduzione  gemellata deve soddisfare tutte le
condizioni richieste dalla legislazione vigente in Italia per  essere
un film nazionale e un film in coproduzione gemellata deve soddisfare
tutte  le condizioni richieste ai sensi della sezione 18, sub-sezione
(2), della legge  della  New  Zealand  Film  Commission  del  1978  e
succestive modifiche per essere un film di nazionalita' neozelandese.
  19.  Qualora  vi  sia  una  terza  o quarta coproduzione gemellata,
ciascun film dovra' soddisfare le condizioni  necessarie  per  essere
considerato come film nazionale nel Paese del suo produttore.
  20.   Il  totale  dei  costi  di  produzione  di  ciascun  film  in
coproduzione gemellata deve essere approssimativamente  uguale  e  ci
dovra'  essere  un bilanciamento complessivo negli apporti finanziari
dei  coproduttori  italiani  e  neozelandesi  e  di  qualsiasi  altro
produttore  di  un Paese terzo. A tal fine, gli apporti finanziari di
due o piu' coproduttori di uno stesso Paese saranno sommati.
  21. I film in coproduzione gemellata:
  a)   devono   appartenere   alla   stessa   categoria   ed    avere
  approssimativamente uguale lunghezza,
  b)  devono  essere prodotti o simultaneamente o in modo consecutivo
  provvedendo, nel secondo caso, che non piu' di sei mesi trascorrano
  tra la  fine  del  primo  film  e  l'inizio  del  secondo  film  in
  coproduzione gemellata.
  22.  Le  disposizioni  contenute  in questo Allegato possono essere
emendate di volta in volta per iscritto dalla volonta'  comune  delle
Autorita' competenti, dopo la dovuta consultazione con la Commissione
Mista,  purche'  tali  emendamenti  non  siano  in  contrasto con gli
articoli da 1 a 11 compreso dell'Accordo stesso.