PARTE II FILM IN COPRODUZIONE GEMELLATA 17. Le disposizioni di cui agli art. 1, 2,4,10,11,12,13,14,15 e 16 di questo Allegato saranno applicate ai film in coproduzione gemellata. 18. Un film in coproduzione gemellata deve soddisfare tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente in Italia per essere un film nazionale e un film in coproduzione gemellata deve soddisfare tutte le condizioni richieste ai sensi della sezione 18, sub-sezione (2), della legge della New Zealand Film Commission del 1978 e succestive modifiche per essere un film di nazionalita' neozelandese. 19. Qualora vi sia una terza o quarta coproduzione gemellata, ciascun film dovra' soddisfare le condizioni necessarie per essere considerato come film nazionale nel Paese del suo produttore. 20. Il totale dei costi di produzione di ciascun film in coproduzione gemellata deve essere approssimativamente uguale e ci dovra' essere un bilanciamento complessivo negli apporti finanziari dei coproduttori italiani e neozelandesi e di qualsiasi altro produttore di un Paese terzo. A tal fine, gli apporti finanziari di due o piu' coproduttori di uno stesso Paese saranno sommati. 21. I film in coproduzione gemellata: a) devono appartenere alla stessa categoria ed avere approssimativamente uguale lunghezza, b) devono essere prodotti o simultaneamente o in modo consecutivo provvedendo, nel secondo caso, che non piu' di sei mesi trascorrano tra la fine del primo film e l'inizio del secondo film in coproduzione gemellata. 22. Le disposizioni contenute in questo Allegato possono essere emendate di volta in volta per iscritto dalla volonta' comune delle Autorita' competenti, dopo la dovuta consultazione con la Commissione Mista, purche' tali emendamenti non siano in contrasto con gli articoli da 1 a 11 compreso dell'Accordo stesso.