(Accordo- art. 2)
                             ARTICOLO 2 
Il film realizzato in coproduzione beneficera', a  pieno  titolo,  di
tutti i vantaggi accordati rispettivamente  in  Italia  ed  in  Nuova
Zelanda  ai  film  considerati  nazionali,  secondo  le  disposizioni
vigenti in ciascun Paese.