(Accordo- art. 4)
                             ARTICOLO 4 
Ciascuna delle  Parti  Contraenti  provvedera',  nel  rispetto  della
rispettiva legislazione, compresa  per  l'Italia  quella  dell'Unione
Europea,  ad  autorizzare  l'importazione  temporanea  del  materiale
cinematografico per la realizazione dei film in coproduzione senza il
pagamento delle imposte doganali.