ARTICOLO 5 Ciascuna delle Parti Contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altro Paese, e ai cittadini di qualsiasi Paese terzo coproduttore, l'ingresso ed il soggiorno in Italia o in Nuova Zelanda per poter effettuare la lavorazione o la promozione del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.