(Accordo- art. 8)
                             ARTICOLO 8 
Ciascuna delle Parti Contraenti  notifichera'  all'altra,  tramite  i
canali diplomatici, la conclusione  delle  procedure  previste  dalla
propria  legislazione  per  dare  effetto  al  presente  Accordo  che
entrera' in vigore a partire  dalla  data  di  ricezione  dell'ultima
notifica.