Art. 2.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
1999,   parzialmente  utilizzando   l'accantonamento  relativo   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.