Art. 2. 1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall'articolo 1, e' aggiunto il seguente: " 4. Gli istruttori di cui al precedente comma possonosvolgere le proprie funzioni, purche' mantegano latitolarita' della patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 luglio 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 367
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.M. n. 317/1997, come modificato dal presente decreto: "Art. 9. - 1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: a) per gli insegnanti di teoria: 1) diploma di istituto medio di secondo grado; 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; b) per gli istruttori di guida: 1) licenza della scuola dell'obbligo; 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10. 2. Gli insegnanti di teoria gia' abilitati dalla motorizzazionecivile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso la prova pratica, cosi' come previsto al successivo art. 10, comma 2, purche' in possesso di patente di guida indicata dal precedente comma 1, lettera b), punto 2. 3. Agli istruttori di guida abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasposti in concessione non si applicano i limiti di eta' previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada. 4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni purche' mantegano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari fermo restando i limiti previsti dall'art. 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)".