Art. 2.
  1. All'articolo  9 del decreto  del Ministro dei trasporti  e della
navigazione  17  maggio   1995,  n.  317,  dopo  il   comma  3,  come
ripristinato dall'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
  " 4. Gli  istruttori di cui al precedente  comma possonosvolgere le
proprie funzioni,  purche' mantegano  latitolarita' della  patente di
guida della  categoria C o  CE , con gli  autoveicoli per i  quali e'
valida  la patente  di  cui  sono titolari  fermi  restando i  limiti
previsti  dall'articolo  115,  comma   2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E'  fatto obbligo a  chiunque spetti di osservarlo  e farlo
osservare.
   Roma, 8 luglio 1999
                                                    Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
  Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 367
 
           Nota all'art. 2:
            -    Si  riporta   il   testo dell'art.   9 del  D.M.  n.
          317/1997,  come modificato dal presente decreto:
            "Art.  9.  -  1.  Per   sostenere gli   esami   per    il
          conseguimento    dell'abilitazione       professionale   di
          insegnante  o  di istruttore  ai sensi  dell'art.  123  del
          decreto    legislativo    n.  285/1992    occorre essere in
          possesso  dei requisiti morali analoghi  a quelli richiesti
          per i titolari di autoscuola e  dei requisiti di  idoneita'
          tecnica di cui ai seguenti punti:
               a) per gli insegnanti di teoria:
               1) diploma di istituto medio di secondo grado;
            2)  patente di  guida almeno  della  categoria B  normale
          oppure  B speciale;
               b) per gli istruttori di guida:
               1) licenza della scuola dell'obbligo;
            2)   patente   di   guida   della   categoria   A   e  DE
          ovvero  A  e  D rispettivamente per le autoscuole  di  tipo
          a) o di tipo b), art. 335, comma 10.
            2.       Gli     insegnanti      di      teoria      gia'
          abilitati      dalla motorizzazionecivile  e  trasporti  in
          concessione  sostengono  gli esami per istruttori  di guida
          esclusivamente attraverso  la prova pratica,  cosi'    come
          previsto   al   successivo  art. 10,  comma  2, purche'  in
          possesso di patente di guida indicata dal precedente  comma
          1, lettera b), punto 2.
            3. Agli istruttori di guida abilitati e autorizzati dalla
          Direzione  generale  della    motorizzazione  civile  e dei
          trasposti in concessione non si applicano i limiti di  eta'
          previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada.
            4.  Gli    istruttori di cui  al precedente comma possono
          svolgere  le  proprie  funzioni    purche'  mantegano    la
          titolarita'  della    patente di guida della  categoria C o
          CE , con gli   autoveicoli per i    quali  e'  valida    la
          patente   di  cui  sono titolari  fermo  restando i  limiti
          previsti dall'art. 115, comma 2,  lettera a),  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 (Nuovo codice della
          strada)".