Art. 2.
                         Altre disposizioni

  1.  I  bacini  televisivi  in ambito locale, di cui all'articolo 2,
comma  6,  lettera  e),  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, sono
distinti  in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente
di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
in  provinciali,  se  coincidenti  di  norma  con il territorio delle
province.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, entro il
29  febbraio  2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare
previsto  dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31
luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in
ciascun  bacino  regionale  e  in ciascun bacino provinciale. Laddove
l'orografia  del  territorio non consente di attribuire alle province
risorse  in  termini  di  frequenze, l'Autorita' adotta gli opportuni
provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
  2.  Alle  emittenti  televisive  a  carattere  comunitario  di  cui
all'articolo  6,  comma  4,  del  regolamento  per  il rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri,   approvato   dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  con  delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il
dieci  per  cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun
bacino  provinciale.  Qualora  entro  il  31 gennaio 2001 non vi sono
soggetti  aventi  titolo  alla  predetta riserva, le concessioni sono
assentite   a   coloro   che   risultano  utilmente  collocati  nella
graduatoria  provinciale  relativa  alle altre tipologie previste dal
predetto regolamento.
  3.  Ai  fini  della  presentazione delle domande di concessione, il
Ministero  delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma
2  entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale
sono  redatte  distinte  graduatorie;  una  separata  graduatoria  e'
formata per le domande di concessione a carattere comunitario.
  4.  Un  medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione
per  bacino  in  ambito  locale.  Lo  stesso  soggetto  puo' ottenere
concessioni  in  piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti
rispettivamente  a  regioni  o  province  limitrofe,  che servano una
popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il
limite  massimo  complessivo  di tre regioni al nord ovvero di cinque
regioni  al  centro  e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per
bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali
nella stessa regione.
  5.  Il  richiedente  la  concessione televisiva in ambito locale e'
tenuto,  contestualmente  alla domanda, al pagamento di un contributo
per  spese  di  istruttoria  pari  a  lire  dieci  milioni per bacino
regionale,  a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un
milione  per  concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il
medesimo  soggetto  presenta  piu'  domande  di concessione in ambiti
locali,   il   predetto  contributo  e'  ridotto,  per  ogni  domanda
successiva alla prima, del cinquanta per cento.
  6.   Ai   fini  della  redazione  della  graduatoria  il  punteggio
conseguito  dai  soggetti  risultanti  da  operazioni  di  fusione  o
incorporazione  di  soggetti  legittimamente  operanti  ai  sensi del
decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 29 marzo 1999, n. 78, e' aumentato del cinque per cento:
la  condizione  deve  sussistere al momento della presentazione della
domanda di concessione.
  7.  Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino
alla  scadenza  del  termine delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.