Art. 2. Altre disposizioni 1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. 2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento. 3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria e' formata per le domande di concessione a carattere comunitario. 4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere concessioni in piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. 5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. 6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. 7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.