Art. 3.

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 28 ottobre 1999

                    CIAMPI

                    D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

                    DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli DILIBERTO