ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente: 1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Il termine "investimento" comprendera' in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche; b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato; c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonche' utili reinvestiti ed utili da capitali; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti e da questa riconosciuta. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura. 6. per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 7. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.