(Accordo-art. 1)
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA
REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI 
 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
dell'Azerbaijan, qui di seguito denominati Parti Contraenti, 
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi, ed  in  particolare  per  gli
investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte 
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente 
 
e 
 
riconoscendo che la promozione e  la  reciproca  protezione  di  tali
investimenti, fondate su  accordi  internazionali,  contribuiranno  a
stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire  la  prosperita'
di entrambi i Paesi, 
 
hanno convenuto quanto segue: 
 
ARTICOLO 1 - Definizioni 
 
Ai fini del presente: 
 
   1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo
l'entrata in vigore  del  presente  Accordo,  da  persone  fisiche  o
giuridiche di una Parte Contraente nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle  prassi
amministrative   di   quest'ultima.   Il    termine    "investimento"
comprendera' in particolare, ma non esclusivamente: 
 
   a)  beni  mobili  ed  immobili,  nonche'  ogni  altro  diritto  di
proprieta' "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche; 
 
   b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione
o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro  titolo
di credito, nonche' titoli di Stato; 
 
   c) crediti finanziari o  altri  redditi  aventi  valore  economico
derivanti da investimenti, nonche'  utili  reinvestiti  ed  utili  da
capitali; 
 
   d)  diritti  d'autore,  marchi  commerciali,   brevetti,   designs
industriali  ed  altri  diritti  di   proprieta'   intellettuale   ed
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
ed avviamento; 
 
   e) ogni diritto di  natura  economica  derivante  da  legge  o  da
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita' alle disposizioni vigenti per  l'esercizio  di  attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione,  estrazione
e sfruttamento di risorse naturali; 
 
   f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. 
 
   Qualsiasi modifica della forma dell'investimento  non  implica  un
cambiamento della sua sostanza. 
 
   2.  Per  "investitore"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica di  una  Parte  Contraente  che  effettui,  direttamente  o
attraverso sue consociate,  investimenti  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente. 
 
   3. Per "persona fisica" si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica  che  abbia  per
legge la cittadinanza di quello  Stato  in  conformita'  con  le  sue
leggi. 
 
   4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a  ciascuna
delle  due  Parti  Contraenti,   qualsiasi   entita'   costituita   o
debitamente  strutturata  secondo  le  leggi  di  una   delle   Parti
Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due
Parti Contraenti e da questa riconosciuta. 
 
   5.  Per  "redditi"  si  intendono  le   somme   ricavate   da   un
investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente,
profitti o interessi,  utili  da  capitale,  dividendi,  royalties  o
compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto  che  siano
in denaro o in natura. 
 
   6. per "Accordo di investimento" si intende  un  accordo  fra  una
Parte Contraente (le sue agenzie  o  i  suoi  rappresentanti)  ed  un
investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 
 
   7. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore
di una delle due Parti Contraenti di  essere  ammesso  ad  effettuare
investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.