ARTICOLO 14 - Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presento Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO e Roma il 25.09.1997, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN Parte di provvedimento in formato grafico