(Accordo-art. 14)
ARTICOLO 14 - Durata e cessazione 
 
   1. Il presente Accordo rimarra' in vigore  per  dieci  anni  dalla
data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e  restera'  in  vigore
per un ulteriore periodo di cinque anni,  salvo  che  una  delle  due
Parti Contraenti non lo denunci per  iscritto  entro  un  anno  dalla
scadenza. 
 
   2. Per gli investimenti effettuati prima della data  di  scadenza,
ai sensi  del  precedente  paragrafo  1  del  presento  Articolo,  le
disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno  in  vigore  per
ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. 
 
   IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
   FATTO e  Roma  il  25.09.1997,  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana,  azera  ed  inglese,  tutti  i  testi  essendo   ugualmente
autentici. 
 
 
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. 
 
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN 

              Parte di provvedimento in formato grafico