(Accordo-art. 3)
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' 
favorita 
 
   1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito  del  proprio  territorio,
accorderanno  agli  investimenti  ed  ai   relativi   redditi   degli
investitori dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato agli investimenti e  relativi  redditi
dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 
 
   2. Qualora gli obblighi  internazionali  vigenti  o  che  potranno
entrare in vigore in  futuro  per  una  delle  due  Parti  Contraenti
contengano norme, siano esse specifiche o generali,  che  autorizzino
gli  investimenti  effettuati   da   investitori   dell'altra   Parte
Contraente a godere di  un  trattamento  piu'  favorevole  di  quello
accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nelle misura in
cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. 
 
   3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente  Articolo  non
fanno  riferimento  ai  vantaggi  ed  ai  privilegi  che  una   Parte
Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi  in  virtu'
della propria appartenenza ad Unioni Doganali  o  Economiche,  ad  un
Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ed un Accordo regionale
o   sub-regionale,   ad   un    Accordo    economico    multilaterale
internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare  la  doppia
imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.