(Accordo-art. 6)
ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento 
 
   1.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'  che  gli  investitori
dell'altra Parte  Contraente  possano  trasferire  all'estero,  senza
indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi  valuta
convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare,  ma
non esclusivamente: 
 
   a)  capitali  e  capitali  aggiuntivi,  ivi  compresi  gli   utili
reinvestiti,   utilizzati   per   mantenere   ed   incrementare    un
investimento; 
 
   b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri
utili; 
 
   c) redditi derivanti dalla  totale  o  parziale  vendita  o  dalla
totale o parziale liquidazione di un investimento; 
 
   d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai  cittadini  dell'altra
Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad  un
investimento effettuato nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
nella misura e secondo le  modalita'  prescritte  dalla  legislazione
nazionale e dai regolamenti vigenti. 
 
   2.  Ciascuna  Parte  Contraente  si  impegna  ad  accordare   agli
investitori  dell'altra  Parte  Contraente  le  condizioni   per   il
trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta
convertibile,  dei  fondi  per  rimborsare  i  prestiti  assunti   in
relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi. 
 
   3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del
presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano  ad  accordare  ai
trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo  lo  stesso
trattamento favorevole  accordato  agli  investimenti  effettuati  da
investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.