(Accordo-art. 9)
ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di 
investimento 
 
   1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere  tra  una  Parte
Contraente e gli investitori dell'altra Parte  Contraente  in  merito
agli investimenti, ivi comprese  quelle  relative  all'ammontare  del
risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in  via
amichevole. 
 
   2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano
stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la  procedura
prevista in detto accordo di investimento. 
 
   3. Qualora tali controversie non possano essere  composte  in  via
amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata  una
richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato  potra',
a sua scelta, sottoporre la controversia: 
 
   (a) al Tribunale competente della Parte Contraente  che  abbia  la
competenza giurisdizionale a decidere; 
 
   (b)  ad  un  Tribunale  Arbitrale  "ad  hoc"  in  conformita'   al
regolamento in materia di arbitrato della Commissione  delle  Nazioni
Unite sul Diritto Commerciale  Internazionale  (UNCITRAL).  La  Parte
Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato; 
 
   (c)  al  "Centro  Internazionale   per   la   Composizione   delle
Controversie in materia di Investimento",  per  l'applicazione  delle
procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington  del  18
marzo 1965  sulla  composizione  delle  controversie  in  materia  di
investimento fra Stati e cittadini di  altri  Stati,  qualora  o  non
appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 
 
   4. Nessuna Parte  Contraente  dovra'  trattare  tramite  i  canali
diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di  arbitrato
o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di  detti
procedimenti e finche' la Parte Contraente non si sia conformata alla
decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro  i  termini  prescritti
dalla decisione o entro i termini  che  potranno  essere  determinati
sulla base delle disposizioni del diritto  interno  o  internazionale
applicabili al caso in specie.