Art. 12.
               Autorizzazione del Ministro del tesoro
  1.  Relativamente  alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27
della  legge,  gli  operatori  devono presentare agli istituti e alle
aziende  di  credito  ai  quali  richiedono  la transazione, per ogni
singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla
  disciplina  della  legge,  una  dichiarazione contenente i seguenti
    dati: a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;
    b)   beni   e   servizi   oggetto   dell'operazione   e   importo
    corrispondente; c) modalita' di regolamento finanziario;
    d)  Paese  di  destinazione  e/o  di  provenienza  di tali beni e
  servizi;  e)  identita'  dell'acquirente  o  fornitore,  debitore o
  creditore;
  f)  estremi  della corrispondente autorizzazione o nullaosta di cui
all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;
  g)  natura  e  importo  delle  relative transazioni bancarie, anche
accessorie.
  2.  Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di
cui  al  comma  1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalita'
stabilite  dal  Ministro  stesso,  l'autorizzazione,  trasmettendo la
dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:
    a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta;
  b)  fase  di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui
e' riferita la transazione.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  entro trenta giorni dal ricevimento
della  documentazione  di  cui  al comma 2, emana il provvedimento di
autorizzazione,   nel   quale   possono  essere  stabiliti  eventuali
condizioni   o   limitazioni,   ovvero   nega  l'autorizzazione  allo
svolgimento delle transazioni bancarie notificate.
  4.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma 3, sono soggette, ove ne
ricorrano  i  rispettivi  presupposti,  a  sospensione  o  decadenza,
disposte  dal  Ministro  del tesoro, in relazione al venir meno delle
condizioni  per  il  rilascio;  l'istituto  o  azienda di credito che
riceve  la  relativa  comunicazione,  ne  informa  immediatamente gli
operatori.
  5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali e' stata
rilasciata  l'autorizzazione o il nullaosta di cui al comma 1, i casi
di  rilascio  dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge,
con  l'indicazione  di  eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i
casi di diniego.
 
           Note all'art. 12:
            - Il testo dell'art. 27 della legge  n.  185/1990  e'  il
          seguente:
            "Art.  27  (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le
          transazioni  bancarie    in    materia  di    esportazione,
          importazione   e transito  di materiali di  armamento, come
          definiti dell'art.  2, vanno notificate  al  Ministero  del
          tesoro.
            2.  Il  Ministro  del  tesoro,  entro trenta giorni dalla
          notifica, deve autorizzare,  in base  a quanto    stabilito
          della    presente  legge,   lo svolgimento delle operazioni
          bancarie.
            3. La relazione al Parlamento, di cui  all'art.  5,  deve
          contenere  un capitolo  sull'attivita'  degli  istituti  di
          credito  operanti   nel territorio italiano  nella  materia
          indicata nel comma 1".
            - Per il comma  8 dell'art. 1 della legge n.  185/1990 si
          vedano le note all'art. 1.
            -  Per  l'art.    9 della legge n. 185/1990 si  vedano le
          note all'art.  1.
            - Per  l'art. 13  della legge  n. 185/1990 si  vedano  le
          note alle premesse.