Art. 12. Autorizzazione del Ministro del tesoro 1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese; b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente; c) modalita' di regolamento finanziario; d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi; e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore; f) estremi della corrispondente autorizzazione o nullaosta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge; g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalita' stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati: a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta; b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione. 3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate. 4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori. 5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nullaosta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i casi di diniego.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 27 della legge n. 185/1990 e' il seguente: "Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dell'art. 2, vanno notificate al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito della presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie. 3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1". - Per il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Per l'art. 9 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1. - Per l'art. 13 della legge n. 185/1990 si vedano le note alle premesse.