Art. 3.
                     Pubblicita' e informazioni
  1.  Le  direttive  di  cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9,
comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4 e all'articolo 12, comma 2, del
presente  regolamento  sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  Le  unita'  organizzative responsabili del procedimento possono
richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto
attiene  all'operazione  in  qualunque  fase  del procedimento per il
rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi
della legge.