Art. 3. Pubblicita' e informazioni 1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4 e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge.