Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita' 1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non e' rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda. 4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Note all'art. 4: - Il regio decreto n. 1161/1941, reca: "Norme relative al segreto militare". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 185/1990 e' il seguente: "Art. 21 (Seminari, soggiorni di studio e visite). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio o visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza".