Art. 4.
        Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'
  1.  Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti
attinenti   l'attuazione   della   legge   si  applicano  le  vigenti
disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
  2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai
sensi  dell'articolo  21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto
disposto  al  comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda
alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per
la  sicurezza,  con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa
Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
  3.  L'autorizzazione  di cui al comma 2 si intende negata se non e'
rilasciata,  per  il  periodo e alle condizioni indicate nel relativo
provvedimento,  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  data di
ricevimento della domanda.
  4.  Nel  caso  di  visite  contemplate  da intese intergovernative,
l'Autorita'  di  cui  al  comma  2  rilascia l'autorizzazione secondo
modalita'  e  nei  termini  conformi a quanto previsto nelle medesime
intese.
 
           Note all'art. 4:
            - Il regio  decreto n. 1161/1941, reca: "Norme   relative
          al segreto militare".
            -  Il  testo  dell'art.  21 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
            "Art.  21  (Seminari,  soggiorni  di  studio e   visite).
          -  1.  La Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri, sentito
          il  Ministro   della difesa,   su   richiesta  dell'impresa
          interessata,  puo'  autorizzare seminari,   soggiorni    di
          studio   o  visite  di cittadini  italiani  e stranieri  in
          Italia che  abbiano   ad   oggetto materie   attinenti    a
          prodotti coperti da classifica di segretezza".