Art. 9. Nullaosta per prestazione di servizi 1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione; c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza; d) valore stimato o preventivo del contratto; e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario; f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per sicurezza e relativo livello; g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente. 2. Il nullaosta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. 3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nullaosta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.
Nota all'art. 9: - Per il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 1.