Art. 9.
                Nullaosta per prestazione di servizi
  1.  Per  le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge,
l'operatore  presenta,  secondo  modalita' indicate con direttive del
Ministro   della   difesa,   apposita   domanda,  della  quale  invia
contemporaneamente   copia   ai   Ministri   degli  affari  esteri  e
dell'interno, contenente i seguenti dati:
    a) estremi di iscrizione nel registro;
  b)  denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo
all'operazione;
  c)   tipo   di  servizi  oggetto  dell'operazione  e  modalita'  di
esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza;
    d) valore stimato o preventivo del contratto;
  e)  Paese  di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se
diverso dal destinatario;
  f)  estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita'
nazionale per sicurezza e relativo livello;
  g)  estremi  della precedente autorizzazione o documento doganale o
altro equivalente.
  2. Il nullaosta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli
affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.
  3.  Quando  vengono  a  cessare  le  condizioni per il rilascio, il
nullaosta  e'  soggetto  a sospensione o revoca disposte dal Ministro
della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.
 
           Nota all'art. 9:
            - Per il comma  6 dell'art. 2 della legge n.  185/1990 si
          vedano le note all'art. 1.