Art. 10.
                      Rimborso del finanziamento
  1. I  beneficiari di  finanziamento delle  spese per  partecipare a
gare internazionali sono tenuti a comunicare al soggetto gestore, nei
trenta giorni  successivi alla  conoscenza dell'esito della  gara, il
relativo esito  o l'eventuale ritiro o  esclusione. Qualora l'impresa
sia venuta  a conoscenza  di tale esito  con modalita'  diversa dalla
comunicazione ufficiale  da parte del committente,  e' autorizzata ad
autocertificare l'esito della gara  entro trenta giorni dall'avvenuta
conoscenza  dell'esito.  L'impresa  deve  inoltre  inviare,  entro  i
successivi sessanta giorni, una  dichiarazione contenente la distinta
di  tutte le  spese effettivamente  sostenute, resa,  ai sensi  degli
articoli  4 e  20  della legge  4  gennaio 1968,  n.  15, dal  legale
rappresentante e confermata, per  quanto attiene alla concordanza con
le   scritture  contabili   e   con  la   documentazione  agli   atti
dell'impresa, dal presidente del collegio dei sindaci, ove esistente.
  2.  Qualora   le  spese   effettivamente  sostenute   risultino,  a
consuntivo,  inferiori  all'importo   del  finanziamento  erogato,  i
beneficiari  sono  tenuti alla  restituzione,  entro  tre mesi  dalla
comunicazione  all'impresa  della  delibera del  comitato,  in  unica
soluzione, dell'importo  non documentato, maggiorato  degli interessi
al  tasso di  riferimento, con  conguaglio delle  somme eventualmente
gia' rimborsate.
  3. Il  ritardo nella comunicazione  al soggetto gestore, di  cui al
precedente comma  1, comporta l'applicazione  di una penale  per ogni
giorno di  ritardo, pari agli interessi  maturati prodie sull'importo
erogato  calcolati  altasso di  riferimento  aumentato  di due  punti
percentuali.   Detta  penale   deve   essere  immediatamente   pagata
dall'impresa  in unica  soluzione a  semplice richiesta  del soggetto
gestore.
  4.  L'importo  erogato e'  rimborsato  in  cinque rate  semestrali,
uguali e  consecutive, la prima  delle quali scade  ventiquattro mesi
dalla data della prima erogazione.  Gli interessi, corrisposti in via
semestrale posticipata,  sono calcolati  sul debito residuo  al tasso
agevolato, salvo i  casi di cui al comma 7,  lettera d), del presente
articolo, e decorrono dalla data di ciascuna erogazione.
  5. Il  tasso agevolato e' pari  al quaranta per cento  del tasso di
riferimento  applicabile alle  operazioni di  credito agevolato  alle
esportazioni a  tasso variabile, effettuate con  raccolta sul mercato
interno, determinato  secondo le  modalita' previste dal  decreto del
Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.
  6. Il  tasso applicabile per  il computo degli interessi  e' quello
vigente alla data di stipula  del contratto di finanziamento e rimane
fisso per tutta la durata del finanziamento.
  7. Le somme riscosse sono  rimborsate, in relazione alla situazione
del beneficiario  rispetto all'esito della gara,  secondo le seguenti
modalita':
  a)  aggiudicatari  della  gara,   firmatari  di  un  contratto:  la
restituzione  deve essere,  effettuata a  tasso agevolato  nei trenta
giorni  successivi alla  data di  incasso dell'anticipo  contrattuale
concesso dal committente, considerando come data di incasso quella in
cui  sia  pervenuto all'impresa  almeno  l'80%  di tale  anticipo.  I
beneficiari devono comunicare al  soggetto gestore l'avvenuto incasso
dell'anticipo  entro  i  quindici giorni  lavorativi  successivi.  Il
ritardo  nella  comunicazione  comporta l'applicazione  della  penale
nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. In relazione
alla  peculiarita'   di  taluni  contratti,  che   non  prevedono  il
versamento di un  anticipo alla ditta aggiudicataria,  ma soltanto un
primo  pagamento,   successivo  alla   stipula,  tale   pagamento  e'
considerato equivalente  al versamento dell'anticipo  contrattuale ai
fini della decorrenza dell'obbligo di restituzione del finanziamento;
  b) aggiudicatari della gara non firmatari di contratto, ovvero casi
in cui non sia previsto un anticipo: il rimborso delle somme riscosse
deve essere effettuato secondo le  modalita' previste nel comma 4 del
presente articolo. Qualora  gli aggiudicatari firmino successivamente
i  contratti e  riscuotano  il relativo  anticipo contrattuale,  essi
restituiscono il finanziamento residuo  secondo le modalita' previste
alla precedente lettera a);
  c) non aggiudicatari che, per  comportamento a loro non imputabile,
si  siano ritirati  dalla gara  o  siano stati  esclusi, nonche'  non
aggiudicatari  a   causa  dell'annullamento   della  gara   da  parte
dell'appaltante: la  restituzione delle somme riscosse  deve avvenire
secondo le modalita' previste al comma 4 del presente articolo;
  d) non aggiudicatari  che, per comportamento a  loro imputabile, si
siano deliberatamente ritirati dalla gara o siano stati esclusi:
  1) qualora non  sia stata presentata l'offerta,  i beneficiari sono
tenuti a  restituire, a tasso  di riferimento, le somme  riscosse nei
trenta  giorni successivi  al  termine fissato  per la  presentazione
delle offerte;
  2) qualora  i beneficiari si  siano ritirati o siano  stati esclusi
successivamente  alla presentazione  dell'offerta,  sono tenuti  alla
restituzione,  a tasso  di  riferimento, degli  importi ottenuti  nei
trenta giorni successivi alla data di conclusione della gara.
  8.  Il  comitato  valuta  le cause  invocate  dai  beneficiari  del
finanziamento per  giustificare il proprio ritiro  o esclusione dalla
gara sulla base di criteri  di massima adottati preventivamente ed in
via generale con apposita deliberazione.
  9. In caso di ritardo  nel rimborso del finanziamento alle scadenze
stabilite o di altre somme comunque dovute al Fondo, sono corrisposti
interessi di mora calcolati ad un tasso pari a quello legale, vigente
al momento dell'inadempimento, maggiorato di cinque punti.
  10. Per il  recupero delle somme dovute dalle imprese  al fondo, il
soggetto gestore e'  autorizzato ad avvalersi della  procedura di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
           Note all'art. 10:
            -    La    legge   4   gennaio    1968,  n.  15,  recante
          "Norme    sulla  documentazione  amministrativa   e   sulla
          legalizzazione  e  autenticazione  di  firme" e' pubblicata
          nella   Gazzetta Ufficiale 27 gennaio  1968,  n.    23.  Si
          riporta il testo degli articoli 4 e 20:
            "Art.    4  (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').  - L'atto di  notorieta' concernente    fatti,
          stati  o    qualita'  personali  che    siano  a    diretta
          conoscenza   dell'interessato      e'   sostituito       da
          dichiarazione  resa  e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
          funzionario competente  a ricevere  la documentazione,    o
          dinanzi  ad un  notaio, cancelliere, segretario comunale, o
          altro   funzionario  incaricato  dal  sindaco,  il    quale
          provvede alla autenticazione  della sottoscrizione  con  la
          osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
            Quando   la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta' e' resa ad   imprese di   gestione di    servizi
          pubblici,      la  sottoscrizione     e'  autenticata,  con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario     incaricato   dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa".
            "Art. 20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze da  produrre agli  organi della
          pubblica amministrazione puo'   essere  autenticata,    ove
          l'autenticazione      sia  prescritta,     dal  funzionario
          competente a ricevere la  documentazione, o da  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o    altro funzionario
          incaricato dal sindaco.
            L'autenticazione deve  essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che  la  sottoscrizione    stessa    e'
          stata    apposta in   sua   presenza,   previo accertamento
          dell'identita' della persona che sottoscrive.
            Il pubblico ufficiale  che autentica deve  indicare    le
          modalita'  di  identificazione,  la data e il   luogo della
          autenticazione, il proprio nome e   cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche' apporre  la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
            Per  l'autenticazione delle  firme  apposte sui   margini
          dei    fogli intermedi   e'   sufficiente  che  il pubblico
          ufficiale  aggiunga  la propria firma".
            -  Il decreto  del Ministro   del   tesoro 21    dicembre
          1994    recante "Nuovi  criteri per  la determinazione  dei
          tassi  di riferimento  da applicare   alle operazioni    di
          credito    agevolato  ai    sensi  di    varie disposizioni
          legislative", e' pubblicato   nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1994, n. 304.
            -  Il    regio decreto 14   aprile 1910, n. 639,  recante
          "Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre
          1910, n. 227.