Art. 10. Rimborso del finanziamento 1. I beneficiari di finanziamento delle spese per partecipare a gare internazionali sono tenuti a comunicare al soggetto gestore, nei trenta giorni successivi alla conoscenza dell'esito della gara, il relativo esito o l'eventuale ritiro o esclusione. Qualora l'impresa sia venuta a conoscenza di tale esito con modalita' diversa dalla comunicazione ufficiale da parte del committente, e' autorizzata ad autocertificare l'esito della gara entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esito. L'impresa deve inoltre inviare, entro i successivi sessanta giorni, una dichiarazione contenente la distinta di tutte le spese effettivamente sostenute, resa, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante e confermata, per quanto attiene alla concordanza con le scritture contabili e con la documentazione agli atti dell'impresa, dal presidente del collegio dei sindaci, ove esistente. 2. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione all'impresa della delibera del comitato, in unica soluzione, dell'importo non documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente gia' rimborsate. 3. Il ritardo nella comunicazione al soggetto gestore, di cui al precedente comma 1, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi maturati prodie sull'importo erogato calcolati altasso di riferimento aumentato di due punti percentuali. Detta penale deve essere immediatamente pagata dall'impresa in unica soluzione a semplice richiesta del soggetto gestore. 4. L'importo erogato e' rimborsato in cinque rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali scade ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione. Gli interessi, corrisposti in via semestrale posticipata, sono calcolati sul debito residuo al tasso agevolato, salvo i casi di cui al comma 7, lettera d), del presente articolo, e decorrono dalla data di ciascuna erogazione. 5. Il tasso agevolato e' pari al quaranta per cento del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile, effettuate con raccolta sul mercato interno, determinato secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. 6. Il tasso applicabile per il computo degli interessi e' quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 7. Le somme riscosse sono rimborsate, in relazione alla situazione del beneficiario rispetto all'esito della gara, secondo le seguenti modalita': a) aggiudicatari della gara, firmatari di un contratto: la restituzione deve essere, effettuata a tasso agevolato nei trenta giorni successivi alla data di incasso dell'anticipo contrattuale concesso dal committente, considerando come data di incasso quella in cui sia pervenuto all'impresa almeno l'80% di tale anticipo. I beneficiari devono comunicare al soggetto gestore l'avvenuto incasso dell'anticipo entro i quindici giorni lavorativi successivi. Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della penale nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. In relazione alla peculiarita' di taluni contratti, che non prevedono il versamento di un anticipo alla ditta aggiudicataria, ma soltanto un primo pagamento, successivo alla stipula, tale pagamento e' considerato equivalente al versamento dell'anticipo contrattuale ai fini della decorrenza dell'obbligo di restituzione del finanziamento; b) aggiudicatari della gara non firmatari di contratto, ovvero casi in cui non sia previsto un anticipo: il rimborso delle somme riscosse deve essere effettuato secondo le modalita' previste nel comma 4 del presente articolo. Qualora gli aggiudicatari firmino successivamente i contratti e riscuotano il relativo anticipo contrattuale, essi restituiscono il finanziamento residuo secondo le modalita' previste alla precedente lettera a); c) non aggiudicatari che, per comportamento a loro non imputabile, si siano ritirati dalla gara o siano stati esclusi, nonche' non aggiudicatari a causa dell'annullamento della gara da parte dell'appaltante: la restituzione delle somme riscosse deve avvenire secondo le modalita' previste al comma 4 del presente articolo; d) non aggiudicatari che, per comportamento a loro imputabile, si siano deliberatamente ritirati dalla gara o siano stati esclusi: 1) qualora non sia stata presentata l'offerta, i beneficiari sono tenuti a restituire, a tasso di riferimento, le somme riscosse nei trenta giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte; 2) qualora i beneficiari si siano ritirati o siano stati esclusi successivamente alla presentazione dell'offerta, sono tenuti alla restituzione, a tasso di riferimento, degli importi ottenuti nei trenta giorni successivi alla data di conclusione della gara. 8. Il comitato valuta le cause invocate dai beneficiari del finanziamento per giustificare il proprio ritiro o esclusione dalla gara sulla base di criteri di massima adottati preventivamente ed in via generale con apposita deliberazione. 9. In caso di ritardo nel rimborso del finanziamento alle scadenze stabilite o di altre somme comunque dovute al Fondo, sono corrisposti interessi di mora calcolati ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di cinque punti. 10. Per il recupero delle somme dovute dalle imprese al fondo, il soggetto gestore e' autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note all'art. 10: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. Si riporta il testo degli articoli 4 e 20: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304. - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.