Art. 13. Ulteriori competenze del soggetto gestore 1. Il soggetto gestore, oltre all'attivita' istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonche' alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.