Art. 14. Norma finale 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, del 13 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, nonche' nella circolare del Ministero del commercio con l'estero del 19 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304. Tali disposizioni restano comunque applicabili, fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 settembre 1999 Il Ministro del commercio con l'estero Fassino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999 Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 143
Note all'art. 14: - Il decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1992 recante "Settori beneficiari, criteri, modalita' e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87. - La circolare del Ministero del commercio con l'estero 19 dicembre 1992 recante "Determinazione ai sensi della legge n. 241/1990, della procedura e dei criteri di concessione a imprese esportatrici di finanziamenti agevolati, previsti dalla legge n. 394/1981, per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari, nonche' dei finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge n. 304/1990 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.