Art. 6. Domanda di finanziamento 1. La domanda di concessione del finanziamento e' redatta su apposito modulo approvato dal comitato. Nel modulo e' indicata la documentazione da allegare, tra cui obbligatoriamente il bando di gara o l'invito a partecipare alla gara. L'importo del finanziamento da richiedere e' calcolato sulla base del preventivo delle spese per l'elaborazione, la presentazione e la discussione dell'offerta, qualora quest'ultima sia prevista dalle procedure di gara. 2. La domanda e' presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento e il numero di posizione ad essa attribuito. 3. Sono ammissibili solo le domande presentate anteriormente alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, quale fissata dal bando di gara o da analoga idonea documentazione e specificamente indicata dall'impresa nella domanda stessa. In assenza di tale indicazione la domanda non e' ammissibile.