Art. 8. Contratto di finanziamento 1. Entro tre mesi dalla data della comunicazione relativa alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore la documentazione richiesta per la stipula del contratto di finanziamento, che deve avvenire nel termine ulteriore di trenta giorni. 2. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento.