Art. 16.
                        Statuto e regolamenti
  1. Entro sei mesi dalla data  del suo insediamento, il consiglio di
amministrazione degli  enti di  cui agli  articoli 10,  11, 12  e 13,
delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita'
ed il regolamento di organizzazione  e funzionamento, con il quale e'
definita anche la dotazione organica del personale.
  2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero,
per  l'approvazione  di concerto  con  il  Ministro per  la  funzione
pubblica   e  il   Ministro  del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione  economica, sentita  la  Conferenza  permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni  senza osservazioni detti atti si
considerano approvati.
  3. La dotazione organica del  personale e' deliberata dal consiglio
di amministrazione e approvata con  decreto del Ministro, di concerto
con il  Ministro per la funzione  pubblica e il Ministro  del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
  4. In  caso di  mancata delibera,  nel termine di  cui al  comma 1,
dello statuto  e dei regolamenti,  il Ministro nomina  un commissario
con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.
  5.  Fino   all'approvazione  dello   statuto  e   dei  regolamenti,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.