Art. 16. Statuto e regolamenti 1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale. 2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati. 3. La dotazione organica del personale e' deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti. 5. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.