Art. 17.
                     Norme finali e transitorie
  1. Gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 possono stipulare,
per  lo svolgimento  delle  proprie attivita',  convenzioni con  enti
pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore.
  2.  Agli  enti  predetti  si  applicano  le  disposizioni  indicate
nell'articolo 8, intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  Fino  all'insediamento  degli   organi  previsti  dal  presente
decreto, restano  in carica  e continuano  ad esercitare  le funzioni
loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento.
  4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro
quarantacinque giorni  dalla data di  entrata in vigore  del presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  De Castro, Ministro delle politiche
                                  agricole e forestali
                                  Piazza, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Bellillo,  Ministro  per gli affari
                                  regionali
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto