Art. 4
                               Organi

  1. Sono organi del Consiglio:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio scientifico;
   d) il collegio dei revisori dei conti.
  2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende
l'andamento,  convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il
consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita' di alta
qualificazione  scientifica e professionale, nei settori in cui opera
l'ente,  e'  nominato  ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  3.   Il   consiglio   di  amministrazione  ha  compiti  in  materia
amministrativa  e  finanziaria,  di deliberazione dello statuto e dei
regolamenti,  dei  bilanci,  di riparto delle risorse finanziarie, di
determinazione  del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli
istituti  e  di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e
progetti  di  ricerca. E' composto dal presidente e da cinque esperti
di  alta  qualificazione  amministrativa,  contabile  o  scientifica,
nominati  dal  Ministro.  Tre  dei  componenti  sono  designati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Il consiglio non puo'
interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca.
Alle  sedute  del  consiglio  partecipa,  con funzioni consultive, il
direttore generale di cui al comma 7.
  4. Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione
generale  della  ricerca e della sperimentazione agraria, delibera il
piano  triennale  di attivita' e gli aggiornamenti annuali e verifica
la  coerenza  delle  convenzioni  e  degli  accordi  stipulati  dagli
istituti con gli obiettivi della ricerca. Il consiglio e' composto da
dieci  membri  oltre  il  presidente,  nominati  dal Ministro, di cui
cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnicoscientifica e
cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo
modalita' stabilite nello statuto.
  5.  Il  collegio  dei  revisori dei conti svolge i compiti previsti
dall'articolo  2403 del codice civile. Il collegio e' composto da tre
membri  effettivi  e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno
su  designazione  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  che  assume  le  funzioni di presidente. I
revisori  devono  essere  iscritti nel registro di cui all'articolo 1
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  e  successive
modificazioni.
  6.  Il  presidente  e  i  componenti  degli organi durano in carica
quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e
quello  del  direttore  generale  sono  determinati  con  decreto del
Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  7.  Il  direttore  generale e' nominato dal presidente, su conforme
parere  del  consiglio  di  amministrazione,  tra  esperti di elevata
qualificazione  professionale.  Il rapporto di lavoro e' regolato con
contratto   di   diritto  privato  di  durata  massima  quadriennale,
rinnovabile  una  sola  volta. Se dipendente pubblico, con esclusione
dei   professori  e  ricercatori  universitari,  e'  collocato  nella
posizione  prevista  dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza,
si  applica  l'articolo  19,  comma  6,  ultimo  periodo, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni. Se
ricercatore  o  professore  universitario e' collocato in aspettativa
senza  assegni.  Il direttore generale e' responsabile della gestione
del Consiglio.
 
          Note all'art. 4:
            -    Si    trascrive  il    comma   2   dell'art.   6 del
          succitato  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
            "2. La nomina   dei presidenti degli enti    di  ricerca,
          dell'Istituto  per  la  ricerca   scientifica e tecnologica
          sulla  montagna, dell'ASI e dell'ENEA,  e'  disposta    con
          decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione  del   Consiglio  dei  Ministri,  su proposta
          del    Ministro    competente,   sentite   le   commissioni
          parlamentari competenti,  fatte    salve  le  procedure  di
          designazione   previste   dalla  normativa     vigente  per
          specifici  enti e  istituzioni. I  presidenti degli enti di
          cui al presente comma possono restare  in  carica  per  non
          piu'  di   due mandati.  Il periodo svolto  in qualita'  di
          commissario straordinario e' comunque computato    come  un
          mandato  presidenziale.  I presidenti degli enti  di cui al
          presente comma, in  carica alla data di entrata  in  vigore
          del    presente  decreto,  la cui   permanenza nella stessa
          eccede i  predetti limiti,  possono terminare   il  mandato
          in corso".
             - L'art. 2403 del codice civile recita:
            "Art.  2403   (Doveri  del  collegio  sindacale).   -  Il
          collegio sindacale,   deve  controllare   l'amministrazione
          della   societa', vigilare  sull'osservanza  della  legge e
          dell'atto  costitutivo  ed accertare  la   regolare  tenuta
          della    contabilita'    sociale,   la corrispondenza   del
          bilancio  alle  risultanze  dei  libri  e  delle  scritture
          contabili  e l'osservanza  delle norme  stabilite dall'art.
          2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
            Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni
          trimestre  la  consistenza   di cassa   e l'esistenza   dei
          valori  e dei   titoli di proprieta' sociale    o  ricevuti
          dalla societa'  in pegno,  cauzione o custodia.
            I      sindaci   possono     in     qualsiasi     momento
          procedere,   anche individualmente, ad atti  d'ispezione  e
          di controllo.
            Il      collegio   sindacale      puo'  chiedere     agli
          amministratori   notizie  sull'andamento  delle  operazioni
          sociali o su determinati affari.
            Degli  accertamenti  eseguiti  deve    farsi constare nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
            - Si   trascrive il   testo dell'art.  1,    del  decreto
          legislativo  27 gennaio   1992,   n.  88  (Attuazione della
          direttiva  n.  84/253/CEE, relativa all'abilitazione  delle
          persone incaricate del   controllo di legge  dei  documenti
          contabili):
            "Art.  1  (Registro  dei  revisori  contabili).  -  1. E'
          istituito presso il  Ministero  di  grazia  e     giustizia
          il  registro  dei  revisori contabili.
            2.   L'iscrizione nel  registro da'  diritto all'uso  del
          titolo  di revisore contabile".
            -  Si trascrive  il  testo del  comma 6   dell'art.    19
          del    decreto legislativo     3   febbraio     1993,    n.
          29          (Razionalizzazione  dell'organizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1998, n. 421):
            "6.    Gli   incarichi   di   cui ai   commi   precedenti
          possono   essere  conferiti    con    contratto  a    tempo
          determinato,    e  con    le   medesime procedure, entro il
          limite del 5 per  cento  dei  dirigenti  appartenenti  alla
          prima  fascia   del   ruolo unico   e  del 5  per  cento di
          quelli appartenenti  alla  seconda  fascia,    a    persone
          di  particolare  e comprovata qualificazione professionale,
          che  abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici
          o privati o aziende pubbliche e  private  con    esperienza
          acquisita    per  almeno   un quinquennio   o che   abbiano
          conseguito una particolare  specializzazione professionale,
          culturale e   scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria    e postuniversitaria,   da    pubblicazioni
          scientifiche    o    da    concrete esperienze di lavoro, o
          provenienti   dai  settori  della  ricerca,  della  docenza
          universitaria,  delle  magistrature    e  dei  ruoli  degli
          avvocati e   procuratori   dello Stato.   Il    trattamento
          economico   puo'     essere  integrato  da  una  indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni   di   mercato    relative    alle    specifiche
          competenze  professionali.  Per  il   periodo di durata del
          contratto, i dipendenti di  pubbliche amministrazioni  sono
          collocati  in aspettativa  senza assegni con riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio".