Art. 4 Organi 1. Sono organi del Consiglio: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. E' composto dal presidente e da cinque esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio non puo' interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7. 4. Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione generale della ricerca e della sperimentazione agraria, delibera il piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali e verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca. Il consiglio e' composto da dieci membri oltre il presidente, nominati dal Ministro, di cui cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnicoscientifica e cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo modalita' stabilite nello statuto. 5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione del Consiglio.
Note all'art. 4: - Si trascrive il comma 2 dell'art. 6 del succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: "2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA, e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso". - L'art. 2403 del codice civile recita: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale, deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". - Si trascrive il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili): "Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1998, n. 421): "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio".