Art. 5.
                      Direttori degli istituti
  1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato
secondo le modalita' previste nello statuto, con contratto di diritto
privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.
  2. Il direttore  puo' stipulare convenzioni ed  assumere impegni di
spesa  per conto  dell'istituto  diretto,  nell'ambito delle  risorse
finanziarie assegnate dal consiglio  di amministrazione. Tuttavia per
gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300
milioni  deve  essere  richiesta l'autorizzazione  del  consiglio  di
amministrazione.  Tale  misura  e'   aggiornabile  con  le  modalita'
indicate nello statuto.
  3.  Il   direttore  puo'   stipulare  convenzioni   per  realizzare
collaborazioni  con universita'  e relativi  dipartimenti e  con enti
pubblici di ricerca, anche al fine  di affidare a queste strutture la
guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.
  4.   Il  direttore   predispone   e  trasmette   al  consiglio   di
amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto
ed e'  responsabile dell'attivita' dell'istituto sia  sul piano della
ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario.
  5.  Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  con  esclusione  dei
professori e  ricercatori universitari, e' collocato  nella posizione
prevista dall'ordinamento di appartenenza  o, in mancanza, si applica
l'articolo 19,  comma 6,  ultimo periodo,  del decreto  legislativo 3
febbraio 1993,  n. 29,  e successive  modificazioni. Se  professore o
ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
 
          Nota all'art. 5:
            -  Il    testo del comma   6, dell'art.   19, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'  riportato  in  nota
          all'art. 4.