Art. 5. Direttori degli istituti 1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato secondo le modalita' previste nello statuto, con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. 2. Il direttore puo' stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300 milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Tale misura e' aggiornabile con le modalita' indicate nello statuto. 3. Il direttore puo' stipulare convenzioni per realizzare collaborazioni con universita' e relativi dipartimenti e con enti pubblici di ricerca, anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto. 4. Il direttore predispone e trasmette al consiglio di amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto ed e' responsabile dell'attivita' dell'istituto sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario. 5. Il direttore, se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se professore o ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
Nota all'art. 5: - Il testo del comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato in nota all'art. 4.