Art. 6.
                               Entrate
  1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
  a) il contributo ordinario annuo a  carico dello Stato, a valere su
apposita unita'  previsionale di base  dello stato di  previsione del
Ministero,  per  l'espletamento  dei compiti  previsti  dal  presente
decreto e per le spese del personale;
  b) il  contributo per  singoli progetti o  interventi a  carico del
fondo  integrativo  speciale di  cui  all'articolo  1, comma  3,  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  c)  i compensi  ottenuti da  ciascun istituto  per le  attivita' di
ricerca  e di  consulenza  svolte  a favore  di  soggetti pubblici  e
privati;
  d) le  assegnazioni di spesa  finalizzate per progetti  speciali da
parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
  e) rendite  del proprio  patrimonio, fondi provenienti  da lasciti,
donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
  f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
  g) i proventi  di brevetti ottenuti a seguito  dello svolgimento di
ricerche realizzate dagli istituti;
  h) ogni altra entrata.
  2.  Al  fine  di  premiare la  competitivita'  degli  istituti,  il
consiglio  di  amministrazione,  in  sede di  riparto  delle  risorse
finanziarie,   provvede  a   riassegnare   una   congrua  quota   dei
finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.
  3. Il patrimonio  del Consiglio e' costituito  dal patrimonio degli
istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del  presente decreto, ciascuno di essi provvede
all'inventario  dei beni  e propone  al Consiglio  la dismissione  di
quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca.
  4. Il Consiglio subentra in tutti  i diritti, oneri, beni, azioni e
obbligazioni  e  comunque in  tutti  i  rapporti giuridici  attivi  e
passivi degli istituti di cui all'allegato I.
 
          Nota all'art. 6:
            -   Si trascrive  il testo  del comma  3 dell'art.  1 del
          succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
            "3.  Specifici  interventi   di   particolare   rilevanza
          strategica,  indicati  nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche   a valere su  di  un  apposito  Fondo    integrativo
          speciale    per   la ricerca,  di seguito  denominato Fondo
          speciale, da istituire  nello    stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro, del bilancio e  della programmazione
          economica, a partire dal 1   gennaio 1999,  con    distinto
          provvedimento legislativo,  che ne determina   le   risorse
          finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari stanziamenti per
          la ricerca e i relativi mezzi di copertura".