Art. 9.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Gli organi  del  Consiglio sono  nominati entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  A  decorrere  dalla  data di  approvazione  dello  statuto  dei
regolamenti di cui all'articolo 7  sono soppressi tutti gli organismi
preposti   agli   istituti   inclusi  nell'allegato   I   e   cessano
dall'incarico i direttori degli stessi.
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale
degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di
cui all'articolo  51 del decreto  del Presidente della  Repubblica n.
1318  del  1967,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
soppresso  e  il  personale  e' trasferito  nel  ruolo  organico  del
Consiglio, mantenendo l'anzianita' di  servizio maturata e il profilo
e livello acquisiti.
  4. A  decorrere dalla medesima  data, i  direttori di istituto  e i
direttori  di  sezione  degli  istituti  e  delle  strutture  di  cui
all'allegato  I, in  servizio  alla  data di  entrata  in vigore  del
presente  decreto, sono  inseriti nel  ruolo di  cui al  comma 3,  ed
inquadrati,  anche in  soprannumero riassorbibile  nel corrispondente
livello del profilo professionale  dei ricercatori del comparto della
ricerca,   mantenendo  l'anzianita'   di  servizio   maturata  e   la
retribuzione in godimento, se piu' favorevole.
  5. Il  personale assunto  a tempo  indeterminato dagli  istituti di
ricerca e sperimentazione  agraria, in servizio alla  data di entrata
in vigore  del presente decreto,  e' inquadrato  nel ruolo di  cui al
comma  3,  previa  apposita  verifica  di  professionalita',  secondo
modalita' stabilite nel  regolamento del personale. All'inquadramento
nelle corrispondenti qualifiche  e profili si provvede  sulla base di
un'apposita  tabella di  equiparazione predisposta  dal Ministro,  di
concerto con il  Ministro per la funzione pubblica e  il Ministro del
tesoro, dal  bilancio e della programmazione  economica. Nel medesimo
ruolo  e con  le medesime  modalita', e'  inquadrato il  personale in
servizio presso l'Istituto di  sperimentazione per la pioppicoltura e
presso le  aziende annesse, iscritto  nel ruolo unico  transitorio di
cui all'articolo  2, comma  2, del decreto-legge  21 giugno  1995, n.
240, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 agosto  1995, n.
337, e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto
nazionale per l'apicoltura.
  6.  Il personale  appartenente al  ruolo del  Ministero che  presta
servizio   presso  l'Ufficio   centrale  di   ecologia  agraria,   il
laboratorio  di analisi  entomologiche e  il Laboratorio  centrale di
idrobiologia  o  presso gli  istituti  di  ricerca e  sperimentazione
agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, puo', a
domanda,  da presentarsi  entro tre  mesi  dalla data  di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   essere  inquadrato  nel  ruolo  del
Consiglio,  di cui  al comma  3, sulla  base di  apposita tabella  di
equiparazione, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata.
  7.  Per i  primi  tre anni,  in tutte  le  assunzioni disposte  dal
Consiglio,  il 50  per cento  dei posti  e' riservato  in favore  del
personale  assunto a  tempo determinato  presso gli  istituti di  cui
all'allegato I  che ha  prestato servizio per  almeno due  anni negli
ultimi  cinque anni  alla  data  di entrata  in  vigore del  presente
decreto.
  8.  Il personale  operaio in  servizio presso  gli istituti  di cui
all'allegato  I  con  piu'  di centocinquantuno  giornate  annue,  in
servizio da almeno cinque anni, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio
previa apposita verifica di professionalita'.
  9. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie
stanziate  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  relative  al
trattamento  economico del  personale, nonche'  quelle relative  alle
attivita'   istituzionali  degli   istituti   e  strutture   indicati
nell'allegato I  sono trasferite al Consiglio.  Si applica l'articolo
1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.
  10. Sono  abrogati, il decreto  del Presidente della  Repubblica 23
novembre  1967, n.  1318,  la legge  6  giugno 1973,  n.  306, e  gli
articoli da 305 a 312 del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e
terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio
da almeno  dieci anni  alla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto,  nonche'  ogni altra  norma  incompatibile  con il  presente
decreto.
 
          Note all'art. 9:
            -  Si  trascrive l'art.  51 del  suriportato decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318:
            "Art. 51.   - Per   i servizi della   ricerca  e    della
          sperimentazione agrari  sono  istituiti  i  seguenti  ruoli
          del   personale,  la  cui dotazione  organica e'  stabilita
          dalle  tabelle A,   B,   C,   D ed   E dell'allegato  I  al
          presente decreto:
               a) ruolo dei direttori;
               b) ruolo dei direttori di sezione;
               c) ruolo degli sperimentatori;
               d) ruolo amministrativo;
               e) ruolo degli esperti;
               f) ruolo dei segretari contabili;
               g) ruolo del personale esecutivo;
               h) ruolo dei preparatori;
               i) ruolo degli uscieri;
               l) ruolo degli autisti".
            -  Si  trascrive    il testo del comma 2 dell'art.  2 del
          decreto-legge 21 giugno 1995,  n.  240,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto   1995,     n.   337
          (Disposizioni  urgenti   per  accelerare   la  liquidazione
          dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta):
            "2.  Il   personale diendente dall'ENCC e  dalle societa'
          controllate cessa  dal servizio  alla data  del 31   luglio
          1995    e,  salvo    quanto  previsto   dal   comma 7,   e'
          iscritto,   a   domanda da    presentare    al  commissario
          liquidatore  entro   il medesimo   termine, con  decorrenza
          giuridica ed  economica dal  successivo 1 agosto,    in  un
          ruolo  unico transitorio,   posto   alle   dipendenze dello
          stesso  commissario;  il trattamento giuridico ed economico
          e' regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al
          personale del comparto Ministeri".
            - Si  trascrive il testo  del comma 43  dell'art. 1 della
          legge   28   dicembre     1995,  n.     549     (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica):
            "43. La dotazione  dei capitoli di cui al comma    40  e'
          quantificata  annualmente  ai  sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera d), della legge  5  agosto  1978,  n.    468,  come
          modificata dalla legge 23  agosto 1988, n.  362".
            -  Il  titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          23 novembre 1967, n. 1318, e' riportato in nota all'art. 1.
            - Il titolo  della  legge  6  giugno  1973,  n.  306,  e'
          riportata in nota all'art. 1.
            -    Si   trascrivono gli   articoli  da  305  a  312 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio   1957,
          n.  3  (Testo  unico  delle  disposizioni    concernente lo
          statuto  degli  impiegati civili  dello Stato):
            "Art.  305  (Concorso   per   la   nomina   a   direttore
          straordinario).  -  Per  l'ammissione   al   concorso   per
          titoli per  la  nomina  a  direttore straordinario       di
          istituto        di      sperimentazione       agraria     o
          talassografica, si osservano le  disposizioni  vigenti  sui
          concorsi    per    l'assunzione    ad   impieghi   statali,
          prescindendo dal limite massimo di eta'.
            A parita' di votazione complessiva costituisce titolo  di
          preferenza  il    servizio   di   ruolo    prestato   nella
          carriera    direttiva    degli  sperimentatori        degli
          istituti        di    sperimentazione       agraria       e
          talassografica".
            "Art. 306 (Svolgimento della carriera dei direttori). - I
          direttori  straordinari      degli      istituti         di
          sperimentazione   agraria   e talassografica  sono nominati
          in  prova  per la  durata di  tre anni, durante i quali  in
          caso  di  insufficiente      attitudine,   possono   essere
          dispensati    dal  servizio,   su   conforme parere   della
          Sezione I  del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
          foreste.
            Al   termine del   terzo anno   di  effettivo    servizio
          possono  essere promossi  ordinari,   in  base  a  giudizio
          sulla    loro    operosita'  scientifica    reso   da   una
          commissione  nominata  dal  Ministro  per l'agricoltura   e
          le    foreste,    su designazione   della   Sezione I   del
          Consiglio superiore  dell'agricoltura e delle foreste,    e
          composta  di  cinque   membri effettivi   e  due supplenti,
          scelti    fra  i    direttori  ordinari  di   istituti   di
          sperimentazione    agraria  e talassografica e i professori
          ordinari di universita'.
            Ove   tale  giudizio    sia  sfavorevole,    i  direttori
          straordinari,  su parere    conforme    della   Sezione   I
          del    Consiglio    superiore dell'agricoltura   e    delle
          foreste,   possono  essere  mantenuti  in servizio  per  un
          altro    biennio,      al   termine   del   quale   saranno
          sottoposti  al giudizio  di una  commissione composta   con
          i  criteri fissati  dal comma  precedente  e costituita  da
          persone  diverse  da quelle che pronunciarono il precedente
          giudizio.
            Coloro  che  al termine del triennio ed eventualmente del
          quinquennio non  conseguano  la  promozione  ad  ordinario,
          sono    dispensati    dal servizio con decorrenza dal primo
          giorno del mese successivo a  quello  in  cui  il  giudizio
          sfavorevole e' divenuto definitivo.
            La    promozione    a  direttore  ordinario  ha   effetto
          dal   giorno  successivo  a  quello  del  compimento    del
          triennio  ed eventualmente del quinquennio di servizio come
          direttore straordinario.
            I direttori  ordinari al compimento  del quarto anno   di
          anzianita'  nella   predetta   qualifica   conseguono    la
          promozione  a  direttore superiore.
            I posti vacanti  nella qualifica di direttore  capo  sono
          conferiti,  secondo  l'ordine di  anzianita',  ai direttori
          superiori che  nella predetta  qualifica abbiano   maturato
          almeno  otto anni  di effettivo servizio".
            "Art.  307  (Nomina a direttore). - La nomina a direttore
          di istituto di sperimentazione  agraria o    talassografica
          ha    luogo  a    seguito di pubblico concorso per titoli a
          norma dell'art. 305.
             Si puo' prescindere dalla procedura del concorso:
            a) quando si tratti di  persona che ricopra l'ufficio  di
          professore  ordinario  di universita'  e sulla cui nomina a
          direttore di  istituto  di    sperimentazione  agraria    o
          talassografica    abbia  espresso    parere  favorevole  la
          sezione I   del Consiglio  superiore    dell'agricoltura  e
          delle foreste;
            b) quando si tratti di persona  giunta a meritata fama di
          singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali
          rientra    l'attivita'   di   sperimentazione   agraria   o
          talassografica demandata all'istituto e sulla nomina  abbia
          espresso  parere  favorevole,  ad  unanimita'  di  voti, la
          sezione  I  del  Consiglio  superiore  dell'agricoltura   e
          delle foreste.
            I  professori  universitari ordinari,  nominati a seguito
          di pubblico concorso o  ai  sensi  della  lettera  a),  del
          precedente   comma,   direttori   di     istituti        di
          sperimentazione    agraria    e      talassografica    sono
          esonerati  dal  compiere il  servizio straordinario e  sono
          inquadrati nella qualifica    corrispondente  a  quella  di
          provenienza   e   conservano  la     relativa    anzianita'
          acquisita   nel   ruolo   di   provenienza.   Ai  direttori
          nominati a  termini della lettera b) del  secondo comma del
          presente  art.  e'   attribuita, all'atto della nomina,  la
          qualifica di direttore ordinario.
            Sul  modo di  provvedere al  posto vacante  di  direttore
          decide   il   Ministro   su   proposta   del  consiglio  di
          amministrazione dell'istituto e sentita la  Sezione  I  del
          Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
            Durante     la  vacanza   del   posto  di   direttore  la
          direzione dell'istituto e'  affidata, per incarico,  ad uno
          dei  reggenti delle sezioni o ad uno  degli  aiuti  addetti
          all'istituto stesso".
            "Art.  308 (Approvazione   dei lavori delle commissioni).
          - Gli atti della commissione giudicatrice del concorso  per
          la   nomina   a  direttore  straordinario  e  quelli  delle
          commissioni   previste   dall'art.   306   sono    soggetti
          all'approvazione  del  Ministro   per  l'agricoltura  e  le
          foreste,  previo  parere  sulla  regolarita' di essi, della
          Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e  delle
          foreste".
            "Art.    309  (Trasferimento    del  direttore).    -  Il
          trasferimento  del   direttore   di   un   istituto      di
          sperimentazione  agraria o talassografica ad altro istituto
          puo' essere disposto dal Ministro per  l'agricoltura  e  le
          foreste  previo   consenso dell'interessato   e sentito  il
          parere  della    Sezione  I    del    Consiglio   superiore
          dell'agricoltura e  delle foreste".
            "Art.  310   (Collocamento fuori  ruolo e  collocamento a
          riposo dei direttori  degli istituti  di  sperimentazione).
          -  I  direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
          talassografica sono collocati a riposo  al  compimento  del
          settantacinquesimo anno di eta'.
            Al  compimento    del  settantesimo  anno    di eta' sono
          collocati  fuori  ruolo  a    disposizione  del   Ministero
          dell'agricoltura    e  delle foreste ed i relativi posti di
          ruolo  sono considerati vacanti ai sensi e per gli  effetti
          delle disposizioni vigenti.
            Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del
          personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
            I  direttori  d'istituto  di    sperimentazione agraria e
          talassografica  collocati  fuori    ruolo  ai  sensi    del
          precedente   comma,  sono    tenuti  a  svolgere  attivita'
          scientifiche secondo   le  modalita'  da  determinarsi  dal
          Ministero.
            I  direttori    possono  inoltre  essere dispensati   dal
          servizio previo motivato    parere    della    Sezione    I
          del   Consiglio   superiore dell'agricoltura e foreste  nei
          casi e con le  modalita' previste dal presente decreto".
            "Art.   311.   (Passaggio  dei  direttori nei  ruoli  dei
          professori universitari).  -  I  direttori  degli  istituti
          di   sperimentazione  agraria  e    talassografica  che,  a
          seguito  di  concorso,    conseguano la nomina a   posto di
          ruolo  di    professore  di  universita'  o    di  istituto
          superiore  d'istruzione universitaria conservano la propria
          anzianita' ed  assumono  la  qualifica  corrispondente    a
          quella rivestita nel ruolo organico di provenienza".
            "Art.     312    (Disposizioni    particolari    per    i
          direttori).  -  Nei riguardi dei  direttori degli  istituti
          di sperimentazione    agraria  e  talassografica  non    si
          applicano   le disposizioni della  parte prima, titolo III,
          capi  I e II, e  della parte seconda, titoli   I, VI,  VII,
          articoli    205  e    206,  del    presente  decreto   e le
          attribuzioni della  commissione    di  disciplina    e  del
          consiglio  di  amministrazione sono demandate alla  Sezione
          1  del  Consiglio    superiore  dell'agricoltura  e   delle
          foreste".