Art. 3. 1. L'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente: " 8. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sara' edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' aggiunto il seguente comma: " 9. La pubblicita' di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, e' assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o piu' supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione.".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti). - 1. La commissione ministeriale prevista dall'art. 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine puo' deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio. 2. I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 3. La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato e' affidata la vicepresidenza. 4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione e' necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validita' delle delibere e' sufficiente il voto della maggioranza dei presenti. 5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o piu' componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi. 6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione. 7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o moficati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente. 8. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sara' edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prova di preselezione. 9. La pubblicita' di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'art. 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, e' assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o piu' supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione".