Art. 2.
                            Comunicazioni
  1.  L'organismo pagatore,  riconosciuto ai  sensi dell'articolo  1,
paragrafo 2, del regolamento (CE)  n. 1663/95 della Commissione del 7
luglio  1995  e  successive modificazioni,  comunica  mensilmente  al
Ministero  delle politiche  agricole e  forestali ed  alle regioni  e
province autonome  di Trento e  di Bolzano  le quantita' di  olive di
provenienza da Paesi terzi sulle quali e' stata accesa la cauzione ai
sensi del  regolamento (CEE) n.  104/91 del Consiglio del  16 gennaio
1991,nonche'  le quantita'  di olive  provenienti dagli  Stati membri
della  Comunita' nel  quadro  della gestione  del regime  comunitario
dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.
  2.  L'organismo pagatore  di  cui  al comma  1,  alla scadenza  dei
termini  di presentazione  delle  domande di  aiuto alla  produzione,
comunica al  Ministero delle politiche  agricole e forestali  ed alle
regioni e  province autonome di Trento  e di Bolzano il  numero delle
domande di  aiuto presentate  da produttori di  olive di  altri Paesi
membri, con l'indicazione delle relative  quantita' di olive molite e
di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   De    Castro,    Ministro    delle
                                  politiche agricole e forestali
                                   Letta, Ministro per  le  politiche
                                  comunitarie
                                   Bellillo,  Ministro per gli affari
                                  regionali
                                   Piazza, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
  Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 5
 
           Note all'art. 2:
            -  Il    testo  dell'art.  1,  paragrafi    1  e  2,  del
          regolamento  (CE)  n.    1663/95  della   Commissione del 7
          luglio 1995, pubblicato in   GUCE n.    158  dell'8  luglio
          1995, e' il seguente:
            "Art.  1.  -   1.  Il  limite  al  numero   di  organismi
          pagatori  riconosciuti  da  ciascun Stato membro   ai sensi
          dell'art. 4, paragrafo 2,   del  regolamento    (CEE)    n.
          729/70    dovra'   essere determinato   da ciascuno   Stato
          membro   dopo   aver   consultato   la   Commissione.    La
          Commissione  puofar    presente,  in particolare, qualsiasi
          ostacolo che questo numero comporti  per  il  rispetto  del
          termine   di   cui  all'art.  5,  paragrafo  2  di    detto
          regolamento  e  per  la    trasparenza  dei controlli sulle
          operazioni  del Fondo. La  Commissione informa il  comitato
          del Fondo sugli organismi pagatori riconosciuti negli Stati
          membri.
            2.  Per ciascun  organismo  pagatore, lo   Stato   membro
          informa    la  Commissione    circa    l'autorita'   o   le
          autorita'  che  rilasciano  e revocano  il  riconoscimento,
          e  che  stabiliscono  il   termine entro cui debbono essere
          apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art.   4,
          paragrafo    4,   del     regolamento   (CEE)   n.   729/70
          (''autorita' competente'')".
            - Il regolamento  (CEE) n. 104/91 del Consiglio   del  16
          gennaio1991  detta   norme per   le  importazioni  di olive
          nella  Comunita' ed  e' pubblicato in GUCE  n.  12  del  17
          gennaio 1991.