Art. 10.
  Sostituzione  dell'articolo  1  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  marzo 1977, n.  235, in materia di  servizio elettrico
locale.
  1.  L'articolo 1  del decreto  del Presidente  della Repubblica  26
marzo 1977, n. 235, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1.  - 1.  Fermo restando quanto  disposto dagli  articoli 01,
comma  3, lettera  c), 1-bis  e  1-ter del  presente decreto  nonche'
dall'articolo 14  del decreto legislativo  16 marzo 1999, n.  79, nel
territorio delle  province di  Trento e di  Bolzano gli  enti locali,
mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere
economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno
facolta', nei  limiti di quanto  previsto nel decreto  legislativo 16
marzo 1999, n. 79:
  a)  di   esercitare  le   attivita'  elettriche   come  individuate
dall'articolo 1, primo  comma, della legge 6 dicembre  1962, n. 1643,
nonche'   le    ulteriori   attivita'   elettriche,    ivi   comprese
l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
  b) di  effettuare cessioni,  scambi, vettoriamenti e  diversioni di
energia elettrica, da qualsiasi fonte  prodotta, tra di loro, le loro
societa',  gli enti  e le  societa'  di cui  all'articolo 10,  l'Enel
S.p.a, i  soggetti indicati nei  numeri 6  e 8 dell'articolo  4 della
predetta  legge n.  1643 del  1962 limitatamente,  per questi  ultimi
soggetti,  a  quelli  aventi   impianti  di  produzione  ubicati  nel
territorio provinciale,  nonche' le societa',  i consorzi e  le altre
forme  associative gia'  costituiti dai  predetti enti  o dalle  loro
societa', anteriormente  alla data di  entrata in vigore  del decreto
legislativo 16  marzo 1999, n.  79, con  enti locali, loro  imprese o
societa', aventi sede fuori del territorio provinciale.
  2.  Fermo restando  quanto  disposto dagli  articoli  01, comma  3,
lettera c), 1-bis e 1-ter  del presente decreto nonche' dall'articolo
14, comma  1, lettera d), del  decreto legislativo 16 marzo  1999, n.
79, gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei
limiti di quanto  previsto dal decreto legislativo 16  marzo 1999, n.
79,  di   esercitare  le   attivita'  di   produzione,  importazione,
esportazione,  trasmissione,  trasformazione, distribuzione,  nonche'
acquisto  e   vendita  dell'energia  elettrica  da   qualsiasi  fonte
prodotta.
  3. Gli enti locali  di cui al presente articolo sono  i comuni e le
unioni di  comuni, loro consorzi  o altre forme  associative previste
dall'ordinamento  degli enti  locali, ivi  compresi gli  enti di  cui
all'articolo 7 del  decreto del Presidente della  Repubblica 22 marzo
1974, n. 279  e loro consorzi, nonche' le loro  imprese. Per societa'
degli enti locali  e per societa' di cui all'articolo  10 ai fini del
presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli
enti locali o gli  enti di cui all'articolo 10 o  le societa' da essi
controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.".
 
           Note all'art. 10:
            - L'art. 14 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79, e' il seguente:
            "Art.  14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di
          clienti idonei:
            a) i distributori, limitatamente   all'energia  elettrica
          destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
            b)  gli  acquirenti  grossisti, limitatamente all'energia
          consumata  da  clienti  idonei  con  cui  hanno   stipulato
          contratti di vendita;
            c)   i  soggetti  cui  e'  conferita da  altri  Stati  la
          capacita' giuridica di concludere contratti di  acquisto  o
          fornitura  di energia elettrica scegliendo  il venditore  o
          il  distributore, limitatamente all'energia consumata al di
          fuori del territorio nazionale;
            d) l'azienda   di  cui  all'art.    10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
            2.  Con    la medesima   decorrenza di   cui al   comma 1
          hanno altresi' diritto  alla  qualifica di  clienti  idonei
          i soggetti  di  seguito specificati aventi consumi  annuali
          di  energia elettrica, comprensivi dell'eventuale   energia
          autoprodotta,   nella  misura   di  seguito indicata:
            a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile  in  un
          unico  punto del   territorio  nazionale,   sia  risultato,
          nell'anno  precedente, superiore a 30 GWh;
            b) le imprese costituite in  forma societaria,  i  gruppi
          di  imprese,  anche  ai   sensi dell'art. 7  della legge 10
          ottobre 1990,  n.    287,  i  consorzi    e    le  societa'
          consortili    il    cui consumo   sia   risultato nell'anno
          precedente,  anche  come  somma dei  consumi  dei   singoli
          componenti  la  persona giuridica interessata,  superiore a
          30  GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di
          2 GWh su base  annua,  siano    ubicati,      salvo    aree
          individuate    con     specifici   atti   di programmazione
          regionale, esclusivamente   nello stesso    comune  o    in
          comuni contigui.
            3.  A  decorrere   dal 1 gennaio 2000 hanno diritto  alla
          qualifica di clienti idonei:
            a) i  soggetti di cui  al comma 2,   lettera  a),  aventi
          consumi non inferiori a 20 GWh;
            b)  i    soggetti di cui  al comma 2,  lettera b), aventi
          consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di  1
          GWh.
            4.  A  decorrere   dal 1 gennaio 2002 hanno diritto  alla
          qualifica di clienti idonei:
            a) i  soggetti di cui  al comma 2,   lettera  a),  aventi
          consumi non inferiori a 9 GWh;
            b)  i    soggetti di cui  al comma 2,  lettera b), aventi
          consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima  di  1
          GWh;
            c)   ogni cliente  finale  il cui  consumo  sia risultato
          nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto  di
          misura  considerato  e  superiore  a  40 GWh come somma dei
          suddetti punti di misura.
            5.  Nel  caso  in  cui  il  mercato  dei  clienti idonei,
          comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore  al 30 per
          cento il  19 febbraio 1999, al 35 per cento  il  1  gennaio
          2000,  al  40  per  cento  il 1 gennaio 2002, il   Ministro
          dell'industria,  del commercio   e dell'artigianato,    con
          proprio  decreto,    individua,  anche    su proposta delle
          regioni, nuovi limiti per   l'attribuzione della  qualifica
          di    cliente  idoneo,  tenuto  anche conto del processo di
          riequilibrio del sistema tariffario.
            6. Il    Ministro  dell'industria,    del  commercio    e
          dell'artigianato,   sentita  l'Autorita'     per  l'energia
          elettrica e  il gas,  con proprio decreto, in  presenza  di
          aperture  comparabili    dei  rispettivi mercati di   altri
          Stati  individua  nuovi limiti  per  l'attribuzione   della
          qualifica  di    cliente idoneo,   al fine di  una maggiore
          apertura del mercato.
            7. Il    Ministro  dell'industria,    del  commercio    e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas, con regolamento da  emanare, entro  tre
          anni dalla   data di   entrata   in vigore    del  presente
          decreto, ai  sensi dell'art.  17, comma  3, della  legge 23
          agosto  1988,  n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui
          attribuire, anche  negli  anni    successivi  al  2002,  la
          qualifica    di  clienti  idonei al fine di una progressiva
          maggiore apertura del mercato.
            8. Sulla base  delle disposizioni del presente  articolo,
          i  clienti   idonei   autocertificano   all'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas la propria   qualifica per
          l'anno 1999.  La medesima  Autorita' entro  novanta  giorni
          dalla  data  di    entrata  in vigore del presente decreto,
          stabilisce con   proprio provvedimento le  modalita'    per
          riconoscere  e  verificare  la  qualifica di clienti idonei
          degli aventi diritto".
            - Il primo  comma dell'art. 1 della  legge  6    dicembre
          1962, n. 1643 (Istituzione  dell'Ente   nazionale  per   la
          energia     elettrica   e trasferimento    ad  esso   delle
          imprese    esercenti   le    industrie elettriche),  e'  il
          seguente:
            "E'  istituito  l'Ente nazionale per l'energia  elettrica
          (Enel), al quale e' riservato il compito  di esercitare nel
          territorio   nazionale   le   attivita'   di    produzione,
          importazione  ed  esportazione,  trasporto, trasformazione,
          distribuzione e    vendita    dell'energia  elettrica    da
          qualsiasi fonte prodotta  salvo quanto stabilito nei numeri
          5), 6) e 8) dell'art. 4".
            -  Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n.
          235, v. in nota all'art. 19.
            - Il  testo dei   numeri 6) e   8)  dell'art.  4    della
          citata  legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' il seguente:
             "6) Non sono soggette a trasferimento:
            a)    le    imprese   che  producono  energia   elettrica
          destinata   a soddisfare   i   fabbisogni   inerenti     ad
          altri   processi  produttivi esplicati dalle imprese stesse
          o da imprese che risultino consorziate o consociate    alla
          data  del   31 dicembre 1961, purche'  il fabbisogno superi
          il 70 per  cento    dell'energia  prodotta  mediamente  nel
          triennio 1959-1961;
            b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito,
          alla  data  di  entrata  in    vigore della presente legge,
          nuovi impianti elettrici destinati   a     soddisfare    il
          fabbisogno     di      attivita'    produttive  programmate
          anteriormente   al  31   dicembre    1961    in  base     a
          documentazioni  aventi data certa, se entro  tre anni dalla
          data del 1 gennaio 1963 pervengono   alla utilizzazione  di
          piu' del  70 per cento del totale dell'energia prodotta.
            Le  imprese  di  cui alle lettere a) e b) sono trasferite
          allorche' il fabbisogno  non abbia  superato per  tre  anni
          consecutivi il  70 per cento dell'energia prodotta.
            (E'    consentita   alle imprese,  con  le  modalita'  di
          cui  ai   due successivi   capoversi, la   produzione    di
          energia    elettrica  per   uso proprio o per   la cessione
          all'Enel e, in caso    di  imprese  costituite  in    forma
          societaria,   per  uso delle  societa'  controllate,  della
          societa'  controllante e  delle societa'  controllate dalla
          medesima societa' controllante, con ammissione di scambi  e
          cessioni tra queste ultime).
            Il    Ministro    dell'industria,     del   commercio   e
          dell'artigianato  autorizza  l'autoproduzione  di   energia
          elettrica  da  parte  dei  soggetti  di  cui al   capoverso
          precedente, per i fini  ivi previsti,  attraverso  impianti
          esistenti,  potenziamento  di impianti  esistenti  o  nuovi
          impianti,    tenendo conto   della   compatibilita' con  le
          finalita'   di interesse     generale      proprie      del
          servizio      pubblico     e     della corrispondenza    ad
          esigenze      di    natura      economicoproduttiva     del
          collegamento   tra   le   societa'   di  cui  al  capoverso
          precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti  a
          nuovi piani produttivi.
            Tutta la  produzione di energia  elettrica che eccede  la
          eventuale  quota   consumata    dallo   stesso   produttore
          dovra'   essere  ceduta all'Enel. A   tal fine  i  soggetti
          di  cui  al terzo  capoverso potranno stipulare  con l'Enel
          convenzioni per  la cessione,  lo scambio,   la  produzione
          per     conto  terzi   ed  il   vettoriamento  dell'energia
          elettrica,  secondo  le  condizioni indicate  in   apposite
          direttive    vincolanti      emanate      dal      Ministro
          dell'industria,  del   commercio   e dell'artigianato    in
          relazione    alla   possibilita'    tecnica  delle suddette
          operazioni  ed  alle    esigenze  del   servizio   pubblico
          espletato  dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla
          produzione per conto dell'Enel,  al vettoriamento   ed    i
          parametri    relativi allo  scambio vengono definiti  entro
          centottanta giorni  dalla data di  entrata in vigore  della
          presente  legge  ed  aggiornati con cadenza almeno biennale
          dal Comitato interministeriale  dei prezzi (CIP) in    base
          al criterio dei costi evitati.
            Sono    escluse   dall'esonero le   attivita'  di  cui al
          primo  comma dell'art. 1   esercitate dalla societa'    per
          azioni  Terni:    nei limiti della   quantita'   di energia
          elettrica  consumata  per le   attivita'  esercitate  dalla
          societa'    Terni al 1961 o in  corso di realizzazione alla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          saranno  stabilite   le    modalita'   di   fornitura,  ivi
          compreso  il  prezzo dell'energia   stessa, tenuto    conto
          delle    condizioni  applicate    alle  suddette  attivita'
          mediamente nel triennio 1959-1961.
            Saranno   altresi' integralmente   trasferite    all'Ente
          nazionale      le   attivita'  della  societa'  per  azioni
          Larderello".
            "8) Non  sono    soggette  a  trasferimento  all'Ente  le
          imprese   che   non  abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e
          distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu'    di  15
          milioni    di  chilowattore per anno.   Le medesime imprese
          saranno  soggette  a   trasferimento   all'Ente   nazionale
          allorche'    l'energia    prodotta,   oppure   prodotta   e
          distribuita, avra' per due anni consecutivi superato  i  15
          milioni di chilowattore per anno.
            Tale    limite e'   elevato a  20 milioni  di Kwh  per le
          imprese che operano nelle piccole isole.
            Per le altre  imprese l'elevazione del limite fino a   40
          milioni  di  Kwh  annui    e' consentita   quando l'energia
          elettrica eccedente  i 15 milioni   di  Kwh   proviene   da
          fonte   diversa  da    idrocarburi.   L'autorizzazione   e'
          concessa   dal  Ministro   dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato entro tre mesi dalla  presentazione  della
          domanda,    a   condizione   che   le imprese   produttrici
          presentino  al Ministero dell'industria,   del commercio  e
          dell'artigianato     un  piano  di    trasformazione  degli
          impianti   la cui    realizzazione  non    potra'  comunque
          protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
            Resta    fermo   che ad   eccezione   delle   imprese che
          operano  nelle piccole  isole,  l'integrazione   tariffaria
          alle   imprese   elettriche minori puo' essere riconosciuta
          proquota sulla base dei provvedimenti  vigenti  in  materia
          entro e non oltre i 15 milioni i Kwh annui".
            -  Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' citato
          nelle note alle premesse.   Si riporta   il  testo    della
          lettera  d), del  comma 1 dell'art. 14:
            "1.    Dalla  data   di entrata   in vigore  del presente
          decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
              a)-c) (Omissis);
            d) l'azienda   di  cui  all'art.    10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235".
            -  Per il  testo dell'art. 10 del D.P.R. n.  235/1997, v.
          nelle note dell'art. 19.
            - L'art.  7 del D.P.R. 22  marzo 1974, n. 279  (Norme  di
          attuazione   dello   statuto   speciale  per  la    regione
          Trentino-Alto Adige in  materia  di    minime    proprieta'
          colturali,   caccia  e  pesca,  agricoltura  e foreste), e'
          il seguente:
            "Art.    7. -   Ai fini  della valorizzazione  delle zone
          montane, le Province potranno  costituire  tra  i    comuni
          appartenenti  ad  uno  stesso  comprensorio    le comunita'
          montane previste  dalla legge  3 dicembre 1971,   n.  1102,
          determinandone  l'ordinamento,    ovvero  altri    enti  di
          diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione
          economica e di pianificazione urbanistica.
            Nella delimitazione dei comprensori,   ove non  sia  gia'
          intervenuta, le Province assicureranno la consultazione dei
          comuni interessati.
            L'organo  deliberante  sara'  costituito da membri eletti
          dai consigli comunali, assicurando  la partecipazione delle
          minoranze.  Per quanto attiene alla provincia  di  Bolzano,
          la  partecipazione  sara'  assicurata  compatibilmente  con
          l'osservanza  delle   speciali   norme      relative   alla
          rappresentanza dei gruppi linguistici".