Art. 10. Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno facolta', nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: a) di esercitare le attivita' elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica; b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro societa', anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o societa', aventi sede fuori del territorio provinciale. 2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche' acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. 3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa' degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.".
Note all'art. 10: - L'art. 14 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente: "Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale; d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata: a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh; b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh; b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh; c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura. 5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato. 8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto". - Il primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), e' il seguente: "E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'art. 4". - Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. in nota all'art. 19. - Il testo dei numeri 6) e 8) dell'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' il seguente: "6) Non sono soggette a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961; b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attivita' produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. (E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economicoproduttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per azioni Terni: nei limiti della quantita' di energia elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attivita' mediamente nel triennio 1959-1961. Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente nazionale le attivita' della societa' per azioni Larderello". "8) Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni i Kwh annui". - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' citato nelle note alle premesse. Si riporta il testo della lettera d), del comma 1 dell'art. 14: "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei: a)-c) (Omissis); d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235". - Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 235/1997, v. nelle note dell'art. 19. - L'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e' il seguente: "Art. 7. - Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le Province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica. Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia gia' intervenuta, le Province assicureranno la consultazione dei comuni interessati. L'organo deliberante sara' costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici".