Art. 13.
  Introduzione  dell'articolo  1-quater  nel decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977,  n. 235, concernente disposizioni per
la  destinazione dell'energia  idroelettrica a  servizi pubblici  e a
categorie di utenti.
  1.  Dopo   l'articolo  1-ter  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente:
  "Art. 1-quater. -  1. In relazione a  quanto disposto dall'articolo
2,  comma 15,  della  legge 14  novembre 1995,  n.  481, le  province
possono  destinare  per  servizi  pubblici, da  stabilire  con  legge
provinciale,  anche l'energia  derivante da  attivita' di  produzione
idroelettrica svolta dagli enti o  dalle societa' di cui all'articolo
10.  Le  province possono  altresi'  destinare  per i  medesimi  fini
l'energia  elettrica prodotta  in  eccedenza  rispetto al  fabbisogno
dagli enti  locali e  dalle loro imprese  e societa',  dalle societa'
concessionarie,  nonche' dai  soggetti di  cui all'articolo  4, primo
comma, numeri  6) e  8), della  legge 6 dicembre  1962, n.  1643, che
abbiano stipulato con le  province stesse apposita convenzione avente
ad  oggetto  la cessione  dell'energia  e  le attivita'  correlate  e
conseguenti. La legge provinciale  prevista dall'articolo 13, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, stabilisce altresi'  i criteri per la  determinazione del prezzo
dell'energia di cui al presente comma  e di quella di cui al medesimo
articolo 13,  primo comma,  ivi compresa  quella ceduta  alle imprese
distributrici, nonche' i  criteri per le tariffe di  utenza, le quali
non  possono superare  quelle  fissate  dall'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas.".
 
           Note all'art. 13:
            -   L'art.  1-ter  del  D.P.R.  26 marzo  1977,  n.  235,
          e'  stato introdotto dall'art. 12 del presente decreto.
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 2,  comma  15,  della
          legge   n.   481/1995 (Norme   per la  concorrenza    e  la
          regolazione dei  servizi di pubblica  utilita'. Istituzione
          delle  Autorita'   di regolazione   dei servizi di pubblica
          utilita'):
            "15. Nelle  province autonome di  Trento e di Bolzano  si
          applicano gli   articoli 12    e    13  del    testo  unico
          approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 31
          agosto  1972, n.  670, e  le relative norme  di  attuazione
          contenute  nel decreto  del  Presidente   della  Repubblica
          22  marzo 1974, n. 381,  e nel decreto del Presidente della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235".
            - Per il  testo dell'art. 10 del  D.P.R. 26  marzo  1977,
          n. 235, v.  nelle note all'art. 19.
            -  Il    testo  dei  numeri    6)  e 8) del   primo comma
          dell'art.   4 della legge 6  dicembre  1962,  n.  1643,  e'
          riportato nelle note all'art. 10.
            -  Il  secondo   comma dell'art. 13 del citato D.P.R.  31
          agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
            "Le   province stabiliscono   altresi'    con  legge    i
          criteri  per   la determinazione   del  prezzo dell'energia
          di  cui  sopra ceduta  alle imprese distributrici,  nonche'
          i  criteri  per  le tariffe di utenza, le quali non possono
          comunque superare quelle deliberate dal CIP".