Art. 13. Introduzione dell'articolo 1-quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti. 1. Dopo l'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente: "Art. 1-quater. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attivita' di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle societa' di cui all'articolo 10. Le province possono altresi' destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e societa', dalle societa' concessionarie, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attivita' correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresi' i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.".
Note all'art. 13: - L'art. 1-ter del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e' stato introdotto dall'art. 12 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della legge n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'): "15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235". - Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19. - Il testo dei numeri 6) e 8) del primo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' riportato nelle note all'art. 10. - Il secondo comma dell'art. 13 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP".