Art. 14.
  Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26  marzo  1977,  n.  235, concernente  il  piano  provinciale  della
distribuzione.
  1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n.  235, le parole: "con legge provinciale"
sono sostituite  dalle seguenti:  "con provvedimento  della provincia
territorialmente competente".
 
           Nota all'art. 14:
            -  Il  testo    del  primo comma dell'art. 2 del   citato
          D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "Le  deliberazioni  degli  enti  locali  relative a nuove
          assunzioni del servizio  di    distribuzione  di    energia
          elettrica  sono    rese  esecutive  dal   competente organo
          provinciale  previo  accertamento della   loro  rispondenza
          alle     indicazioni    contenute  in    un   piano   della
          distribuzione   approvato    con   provvedimento      della
          provincia   territorialmente  competente  e  rispondente  a
          criteri di economicita' e di piu'  razionale  utilizzazione
          dell'energia   elettrica   a  disposizione  del  fabbisogno
          locale".