Art. 14. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della distribuzione. 1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "con legge provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento della provincia territorialmente competente".
Nota all'art. 14: - Il testo del primo comma dell'art. 2 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con provvedimento della provincia territorialmente competente e rispondente a criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale".