Art. 16.
  Modificazioni  all'articolo  5  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 marzo  1977,  n.  235, in  materia  di assunzione  del
servizio di distribuzione dell'energia  elettrica da parte degli enti
locali e di indennizzi.
  1. All'articolo  5 del decreto  del Presidente della  Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) alle  lettere a) e  b) del primo  comma le parole:  "specie 1/A"
sono soppresse;
  b)  al terzo  comma le  parole: "del  Ministro per  l'industria, il
commercio  e  l'artigianato"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "del
presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le
parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al
tasso  previsto,  in  sostituzione  del tasso  ufficiale  di  sconto,
dall'articolo 1, comma l, del  decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213,  e  vigente  alla  data  di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, aumentato di 0,50 punti";
    c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "A   seguito   della   presentazione  di   formale   richiesta   di
trasferimento da parte degli enti  locali di cui all'articolo 1, resa
esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o  degli enti e delle societa' di
cui all'articolo  10, gli  impianti di  cui agli  articoli precedenti
sono trasferiti  nel termine  di novanta  giorni. Il  Commissario del
Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta
alla determinazione  dell'indennizzo secondo  le modalita' di  cui ai
commi precedenti.".
 
           Note all'art. 16:
            -  Il    testo  dell'art. 5   del citato D.P.R.  26 marzo
          1977,  n. 235, come modificato dal presente decreto, e'  il
          seguente:
            "Art. 5.  - L'indennizzo relativo  ai beni trasferiti  e'
          stabilito  dal    commissario del   Governo competente  per
          territorio,  sentita la provincia, in  relazione al  valore
          di      stima  determinato  dall'ufficio  tecnico  erariale
          applicando i seguenti criteri di valutazione:
            a)    per  gli    impianti    esistenti  all'atto     del
          trasferimento    delle imprese     elettriche     all'Enel,
          facendo   riferimento    all'importo determinato in  favore
          delle      imprese,   decurtato  dell'importo  relativo  al
          deprezzamento        nel     periodo     successivo      al
          trasferimento,    da  commisurarsi    ai  coefficienti   di
          ammortamento  previsti dal  decreto ministeriale 29 ottobre
          1974, gruppo XVII;
            b) per  gli impianti e le  opere di ammodernamento  poste
          in  essere dall'Enel,   facendo  riferimento  al  costo  di
          realizzazione    degli  impianti  ed     opere,   decurtato
          dell'importo  relativo  al deprezzamento da commisurarsi ai
          coefficienti     di  ammortamento  previsti   dal   decreto
          ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII.
            L'ammontare   dell'indennizzo   spettante  alle   imprese
          diverse dall'Enel viene stabilito  secondo i principi ed  i
          criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge  6 dicembre
          1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.
            Salvo diverso  accordo tra le  parti, l'indennizzo di cui
          al  primo  comma  e'  corrisposto in dieci   anni, in venti
          semestralita' uguali, a decorrere  dal    secondo  semestre
          successivo   alla data del  decreto di trasferimento    del
          presidente          della        giunta         provinciale
          territorialmente    competente.    Sulle  somme   dovute  a
          titolo  di indennizzo  e'   corrisposto   l'interesse   del
          7,50%   pari  al  tasso previsto, in sostituzione del tasso
          ufficiale di sconto, dall'art. 1, comma  1,    del  decreto
          legislativo  24   giugno 1998, n. 213,  e vigente alla data
          di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato
          di 0,50 punti.
            A seguito della presentazione  di  formale  richiesta  di
          trasferimento da parte degli enti locali di cui all'art. 1,
          resa esecutiva ai sensi dell'art. 2,  o degli enti e  delle
          societa'  di  cui    all'art. 10, gli impianti di cui  agli
          articoli precedenti sono  trasferiti in termine di  novanta
          giorni.  Il  commissario   del  Governo   a   seguito   del
          trasferimento  dara'    inizio  alla procedura volta   alla
          determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di  cui
          ai commi precedenti".
            -  L'art.    1  del  D.P.R.   26 marzo 1977,   n. 235, e'
          riportato nelle note all'art. 9.
            - L'art.   2 del D.P.R.   26 marzo  1977,    n.  235,  e'
          riportato nelle note all'art. 14.
            -  Per il   testo dell'art. 10 del  D.P.R. 26 marzo 1977,
          n. 235, v.  nelle note all'art. 19.