Art. 16. Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi. 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche: a) alle lettere a) e b) del primo comma le parole: "specie 1/A" sono soppresse; b) al terzo comma le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti"; c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle societa' di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.".
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione: a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII; b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII. L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni. Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma e' corrisposto in dieci anni, in venti semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del presidente della giunta provinciale territorialmente competente. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50% pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti. A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'art. 1, resa esecutiva ai sensi dell'art. 2, o degli enti e delle societa' di cui all'art. 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti in termine di novanta giorni. Il commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti". - L'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e' riportato nelle note all'art. 9. - L'art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e' riportato nelle note all'art. 14. - Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.