Art. 17.
  Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977,  n. 235, concernente il  trasferimento all'ente locale
di imprese esercitanti attivita' elettriche.
  1. All'articolo  6 del decreto  del Presidente della  Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "In tutti i  casi in cui le  imprese di cui all'articolo  4, n. 8),
della  legge 6  dicembre  1962,  n. 1643,  non  possano proseguire  o
comunque cessino la  loro attivita', gli impianti di  produzione e di
distribuzione  e,  a  richiesta,  i   beni  ad  essi  relativi,  sono
trasferiti con  decreto del presidente della  provincia all'esercente
del  servizio   di  distribuzione,   operante  nel   medesimo  ambito
territoriale, ove si tratti del soggetto  di cui all'articolo 10 o di
un'azienda speciale o di una societa' di enti locali.";
  b)  al secondo  comma,  le  parole: "dell'art.  3  del decreto  del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);
  c) al  terzo comma,  le parole:  "dell'ente" sono  sostituite dalle
seguenti: "del beneficiario del trasferimento".
 
           Note all'art. 17:
            -  Il    testo  dell'art. 6   del citato D.P.R.  26 marzo
          1977,  n. 235, come modificato dal presente decreto, e'  il
          seguente:
            "Art.  6.  -  In  tutti i casi in   cui le imprese di cui
          all'art. 4, n.  8) della  legge 6  dicembre 1962,  n.  1643
          non  possano    proseguire  o  comunque  cessino  la   loro
          attivita', gli impianti di  produzione e  di  distribuzione
          e,    a   richiesta,   i    beni  ad  essi  relativi,  sono
          trasferiti con   decreto del Presidente  della    provincia
          all'esercente del  servizio   di  distribuzione,   operante
          nel     medesimo   ambito territoriale, ove  si tratti  del
          soggetto  di cui  all'art. 10  o di un'azienda  speciale  o
          di una societa' di enti locali.
            L'indennizzo    relativo     ai   beni    trasferiti   e'
          stabilito   dal commissario  del    Governo,  sentita    la
          provincia,secondo  i    criteri  di  cui  all'art. 5, primo
          comma, lettera b).
            Il personale dipendente    dall'impresa  ed  in  servizio
          alla  data  del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto
          in servizio ed inquadrato nell'organico del  personale  del
          beneficiario del trasferimento".
            -  Il  testo    del  numero 8) dell'art. 4 della  legge 6
          dicembre 1962, n. 1643, e' riportato  nelle  note  all'art.
          10.
            -  Per il   testo dell'art. 10 del  D.P.R. 26 marzo 1977,
          n. 235, v.  nelle note all'art. 19.
            -  Il    D.P.R.  25 febbraio 1963,   n. 138, reca: "Norme
          relative agli  indennizzi  da  corrispondere  alle  imprese
          assoggettate a trasferimento all'Enel".