Art. 17. Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attivita' elettriche. 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attivita', gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una societa' di enti locali."; b) al secondo comma, le parole: "dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b); c) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "del beneficiario del trasferimento".
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 6. - In tutti i casi in cui le imprese di cui all'art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non possano proseguire o comunque cessino la loro attivita', gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del Presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'art. 10 o di un'azienda speciale o di una societa' di enti locali. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia,secondo i criteri di cui all'art. 5, primo comma, lettera b). Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del beneficiario del trasferimento". - Il testo del numero 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' riportato nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19. - Il D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, reca: "Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel".