Art. 19. Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il "soggetto elettrico provinciale". 1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:" sono sostituite dalle seguenti: "costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:". 2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono anteposte le seguenti parole: "esercizio delle attivita' elettriche di cui all'articolo 1 e".
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 235/1997, come modificato dal presente decreto: "Art. 10. - Le province, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art. 9, costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico provinciale o locale, con i seguenti compiti: a) esercizio delle attivita' elettriche di cui all'art. 1 e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9; b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti; c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7; d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi co muni a favore delle aziende distributrici; e) altri compiti attribuiti dalle province. Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata".