Art. 19.
  Modificazioni  all'articolo 10  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n.  235, concernente il "soggetto elettrico
provinciale".
  1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  26 marzo  1977,  n. 235,  le  parole: "costituiranno  una
azienda  speciale  con i  seguenti  compiti:"  sono sostituite  dalle
seguenti:  "costituiscono enti  strumentali,  dotati di  personalita'
giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente
capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:".
  2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo  1977, n. 235, sono anteposte le
seguenti  parole:  "esercizio  delle   attivita'  elettriche  di  cui
all'articolo 1 e".
 
           Nota all'art. 19:
            - Si riporta  il testo dell'art. 10 del citato  D.P.R. n.
          235/1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  10.    - Le   province, al fine  di concorrere  al
          conseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  primo   comma
          dell'art.  9,  costituiscono  enti strumentali,      dotati
          di   personalita'    giuridica    autonomia imprenditoriale
          ovvero   societa'     a   prevalente   capitale    pubblico
          provinciale o locale, con i seguenti compiti:
            a)    esercizio   delle   attivita'   elettriche di   cui
          all'art.  1   e coordinamento    tecnico    dell'attuazione
          delle  deliberazioni   del comitato di cui all'art. 9;
            b)    controllo tecnico  delle  aziende di  distribuzione
          per  quanto riguarda  l'attuazione delle  deliberazioni  di
          cui alla  precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza
          delle norme tecniche vigenti;
            c)   costruzione   e      gestione   delle    linee    di
          interconnessione  ad  alta  tensione  comprese  le relative
          sottostazioni di trasformazione per  la  consegna      alle
          aziende     distributrici     al    fine   di    assicurare
          l'interscambio  nel   territorio    provinciale,    nonche'
          acquisizione   dall'Enel   delle  linee  aventi  la  stessa
          funzione ed indicate nel piano tecnico di cui  all'art.  9,
          comma   terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il
          disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
            d) assistenza tecnica ed amministrativa    e  servizi  co
          muni a favore delle aziende distributrici;
               e) altri compiti attribuiti dalle province.
            Con  la  costituzione dell'azienda provinciale  di cui al
          primo  comma  e'    trasferito  all'azienda    stessa    un
          contingente    del  personale    in servizio alla data   di
          entrata in vigore del  presente decreto presso gli   uffici
          delle   rispettive   sedi   di    zona  dell'Enel,  nonche'
          all'azienda  provinciale di   Trento un    contingente  del
          personale  in  servizio presso il  distretto Enel di Trento
          salvo  intesa    tra  le  due  province    in   ordine   al
          passaggio  di  parte   di   questo   personale  all'azienda
          provinciale    di   Bolzano; i  suddetti  contingenti  sono
          determinati con decreto del Ministro   per l'industria,  il
          commercio  e  l'artigianato  previa  intesa tra l'Enel e la
          provincia interessata".